Codice Civile art. 2657


TITOLO PER LA TRASCRIZIONE
1. La trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
2. Le sentenze e gli atti eseguiti in paese estero devono essere legalizzati.

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