E' possibile che il testatore abbia a disporre a titolo di legato in favore di un successibile necessario.
L'ipotesi più ordinaria è che il disponente leghi un bene specifico senza alcuna ulteriore precisazione. In tal caso il legatario ben può scegliere se trattenere il legato, imputandone (tranne che vi sia stata espressa dispensa) il relativo valore alla porzione legittima spettantegli (
art.564, ex II comma, cod.civ.), oppure rinunziare all'attribuzione a titolo particolare, conseguendo comunque per intero la legittima
nota1 . Una volta infatti risolta retroattivamente la disposizione a titolo particolare, rimane comunque impregiudicata la possibilità di acquisire la qualità di erede, magari all'esito del vittorioso esperimento dell'azione di riduzione (qualora si evidenziasse lesione della legittima quando non addirittura pretermissione).
L'interferenza dell'attribuzione a titolo particolare con la qualità di legittimario pone comunque non pochi problemi. Nel corso dell'esame che segue assumeremo in considerazione le differenti figure del
legato in sostituzione di legittima (
art.551 cod.civ.), del
legato con diritto al supplemento (ultima parte
art.551, II comma, cod.civ.) e del
legato in conto di legittima (
art.552 cod.civ.).
nota1
Note
nota1
Si pensi al caso in cui Mevio nomini erede il figlio Primo, legando all'altro figlio Secondo la casa in Roma, Via Appia n.10.
top1nota