Connessione tra elementi essenziali



Accordo, causa, oggetto e forma, richiamati come requisiti del contratto in generale dall'art. 1325 cod. civ. , sono oggetto di uno studio distinto. In genere ciascuno di essi è visto come elemento a sé: si procede autonomamente all'esame separato.

In questa sede lo scopo è invece quello di evidenziare le connessioni, le coincidenze, le sovrapposizioni concettuali che è dato di rinvenire tra i detti requisiti.

Da questo punto di vista giova anzitutto rilevare che l'accordo è, di per sè, evocativo di un intento comune raggiunto tra i contraenti, ciò che viene sostanzialmente a porsi in modo corrispondente alla causa, intesa come l'oggettivazione dell'intento pratico delle parti, corrispondente alla funzione in astratto propria del tipo negoziale adoperato nota1.

La messa a fuoco dell'accordo quale elemento autonomo si incentra sulla formazione del consenso. L'analisi dell'elemento causale parte proprio dal consenso ormai raggiunto per ricercare invece la giustificazione della vincolatività del congegno negoziale sotto il profilo della giuridicità e della liceità del rapporto.

L'oggetto, a propria volta, assume una valenza talora assai prossima a quella propria della causa: si pensi alle ipotesi in cui all'illiceità della causa coincida quella dell'oggetto (al di là dell'oggettivo rilievo normativo, costituito dal modo di disporre dell'art. 2126 cod. civ. , che assimila la nullità dipendente dall'una a quella che scaturisce dall'altra), fino a confondersi inestricabilmente nota2. Il contratto avente ad oggetto la realizzazione di un complesso immobiliare in assenza totale di concessione edilizia, quando le parti si rappresentano perfettamente questa situazione, determinando un corrispettivo più elevato rispetto alla misura ordinaria, stante la rischiosità dell'operazione, è soltanto un caso pratico del collegamento tra oggetto e causa illecita. Si ponga mente ancora alla nullità del contratto tra committente ed appaltatore di manodopera nelle prestazioni di lavoro in cui ciò non risulta ammissibile (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 5901/99 ; Cass. Civ. Sez. II, 4317/86 ).

La connessione tra oggetto e causa assume una speciale importanza in materia di contratti aleatori: ci si può interrogare se l'alea abbia a che fare con la causa ovvero con l'oggetto (significativamente la vendita aleatoria ha appunto per oggetto la mera spes e non il bene futuro).

Occorrerà approfondire il tema con separato riferimento alla transazione, alla assicurazione, alla fidejussione, al gioco ed alla scommessa.

Infine la forma (intesa come formalismo vincolato, il cui difetto genera nullità) può essere considerata come un manto che avvolge, che investe di sè, accordo, causa ed oggetto (quest'ultimo nella duplice alternativa possibilità offerta dall'art. 1346 cod. civ. , norma in forza della quale l'oggetto può essere semplicemente determinabile). Il nodo problematico, in questo senso, è costituito dalla possibilità di far ricorso ad elementi extratestuali, determinabili soltanto per relationem.

Una speciale attenzione deve inoltre essere riservata alla funzione svolta dagli speciali adempimenti di natura formale previsti a pena di nullità per la donazione (art. 782 cod. civ. ). V'è chi ha significativamente posto in connessione la speciale debolezza della causa liberale con il rafforzamento delle forme a tal fine prescritte a pena di nullità (l'atto pubblico, la presenza dei testimoni alla cui assistenza non è possibile fare rinunzia) nota3.

Non si può, tuttavia, riferire di questo aspetto come di un vero e proprio principio: in tema di dispensa dall'imputazione ex se (III comma art. 564 cod. civ. ) e di dispensa dalla collazione (art. 737 cod. civ. ) questo tema sarà oggetto di autonoma e specifica considerazione.

Note

nota1

Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1988, p. 256.
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nota2

In posizione per certi versi analoga Marinelli, La causa e l'oggetto del contratto nella dottrina civilistica italiana, in Giust. civ., 1995, II, p. 334, laddove afferma che il contenuto del contratto può essere inteso quale causa se visto sotto un profilo soggettivo e come oggetto se visto sotto un profilo oggettivo. L'asserto corrisponde ad un'intuizione di fondo che tuttavia dovrebbe essere diversamente connotata. La riferita valenza, ad un tempo oggettiva e soggettiva, si gioca infatti del tutto internamente rispetto alla nozione stessa di causa, concepita per l'appunto come struttura di sintesi tra la funzione astratta (per l'appunto oggettiva) dello schema negoziale tipico e l'utilizzo concreto che le parti abbiano fatto di quello schema, concretamente assegnandogli una funzione pratica ad esso corrispondente (venendo soggettivamente a frure del tipo negoziale in maniera conforme alla funzione economico-sociale assegnatagli dal legislatore). Invero la diversità dell'angolo visuale della causa da una parte e dell'oggetto dall'altra rispetto a quello che potrebbe essere definito come il contenuto del contratto, potrebbe meglio essere colta nella contrapposizione tra l'aspetto dinamico (causale) di detto contenuto e l'aspetto statico del medesimo (afferente all'oggetto).
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nota3

Gorla, Il contratto: problemi fondamentali trattati con il metodo comparativo e casistico, Milano, 1954.
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Bibliografia

  • BARBERO, Il sistema del diritto privato, Torino, 1988
  • GORLA, Il contratto: problemi fondamentali trattati con il metodo comparativo e casistico, Milano, 1954
  • MARINELLI, La causa e l’oggetto del contratto nella dottrina civilistica italiana, Giust.civ., II, 1995

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