La captazione della volontà testamentaria



L'attività di aggiramento dell'altrui volontà, che viene appellata dolo, assume nell'ambito testamentario il termine più specifico di captazione (art.624 cod.civ. ). Essa consiste nell' orientamento del volere del testatore, effettuato con mezzi fraudolenti ed inteso a suscitare una falsa rappresentazione dei dati della realtà nota1.
Non sono sufficienti semplici blandizie, suggerimenti, consigli, occorrendo piuttosto ulteriori condotte ingannatrici o comunque intese a deviare l'intento del disponente, tenuto conto delle condizioni di età, dello stato di salute fisiopsichica di costui (Cass.Civ. Sez. II, 8047/01; Cass.Civ. Sez. II, 7689/99; Cass.Civ. Sez. II, 2122/91; Cass.Civ. Sez. II, 1260/87). L'idoneità della condotta ad ingannare, a captare l'intento del testatore deve essere valutata nel caso concreto (Cass.Civ. Sez. II, 5209/86; Cass.Civ. Sez. II, 254/85; Cass.Civ. Sez. II, 4561/82; Cass.Civ. Sez. II, 3246/76) nota2. Non è irrilevante precisare che proprio le precarie condizioni di salute mentale dell'ereditando possono conferire rilevanza penale alla condotta del deceptor. Si rammenti che il reato di circonvenzione di incapace (art. 643 cod.pen.) non richiede l'accertamento di una situazione di incapacità naturale, essendo sufficiente uno stato di minorata difesa. Le conseguenze giuridiche sono ben diverse: nel caso della captazione, la mera impugnabilità del testamento, nell'ipotesi di acclarata circonvenzione, la radicale nullità dell'atto di ultima volontà (Cass. Civ. Sez. II, ord. n. 3523/2023). Non conta neppure, ai fini del perfezionamento del reato de quo, che la successione si sia già aperta (Cass. Pen., Sez. II, 23098/2019). In ogni caso, l'assoluzione conseguita in un giudizio, relativamente all'ipotesi di circonvenzione di incapace, non esclude la possibilità che il testamento venga impugnato sotto il profilo del difetto di capacità naturale (Cass.Civ. Sez. II, 6236/80).

Assai difficoltosa risulta la prova della captazione. E' difficile che si riesca a darne conto in modo diretto. E' stato deciso al riguardo che la stessa possa desumersi anche da comportamenti e da accadimenti altrimenti incomprensibili, come ad esempio l'improvvisa ed immotivata diffidenza del testatore nei confronti dei parenti più stretti e la redazione, negli ultimissimi momenti della vita, di un testamento che favorisca altri soggetti (Cass.Civ. Sez. II, 4939/81) nota3.
L'impugnativa per captazione si riferisce al contenuto dispositivo del testamento; in particolare, non riguarda le disposizioni non patrimoniali in esso contenute, come ad esempio il riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio nota4, in relazione al quale conta unicamente ex art.263 cod.civ. l'eventuale difetto di veridicità (Cass.Civ. Sez. I, 8751/91).

Note

nota1

Con il termine captazione si intende una particolare figura di dolo, consistente nel comportamento di chi tende, con pressioni, menzogne o manifestazioni di affetto insincere, a predisporre il testatore a beneficare se stesso od altri e quindi a suggestionarne la volontà (Cicu, Il testamento, Milano, 1951, p.139). Parte della dottrina (Barassi, Le successioni per causa di morte, Milano, 1947, p.253 e Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol.VI, Milano, 1962, p.252) vorrebbe distinguere nel testamento il dolo dalla captazione, intendendo quest'ultima come una forma attenuata di dolo. Essa consisterebbe solo in un comportamento volto a suggestionare il de cuius, senza ricorrere a veri e propri raggiri od artifizi. In realtà, non pare che questa distinzione abbia una autonoma rilevanza, se non per rimarcare che, in materia testamentaria, la valutazione della sussistenza del dolo deve essere accertata con un criterio meno rigoroso di quello applicabile negli atti tra vivi (così Palazzo, Le successioni, in Tratt.dir.priv., a cura di Iudica e Zatti, t.2, Milano, 2000, p.927).
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nota2

A questo proposito occorrerà valutare da un lato l'obiettiva idoneità degli atti captatori a trarre in inganno un qualsiasi soggetto, dall'altro l'idoneità soggettiva in concreto, in relazione alle particolari condizioni psicologiche, culturali ed ambientali del testatore (Caramazza, Delle successioni testamentarie, in Comm.teorico-pratico al cod.civ., dir. da De Martino, Novara-Roma, 1982, p.219).
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nota3

Si ritiene che la captazione possa essere provata con ogni mezzo, quindi anche attraverso testimoni o presunzioni. In quest'ultimo caso le stesse dovranno fondarsi su fatti certi, che nel loro complesso consentano "di identificare e ricostruire, nella sua generica consistenza e nei suoi momenti essenziali, l'attività dolosa, nonché l'influenza della medesima esercitata sul processo formativo della volontà del de cuius " (Caramazza, cit., p.220).
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nota4


L'art. 1, comma 11, della l. 219/2012 ha disposto che nel codice civile, ovunque ricorrano, le parole "figli legittimi" e "figli naturali" siano sostituite dalla parola "figli". Successivamente l'art. 105, comma 3, del Dlgs 154/2013 ha disposto chele parole "figli naturali", ove presenti in tutta la legislazione vigente, siano sostituite dalle parole "figli nati fuori dal matrimonio".
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Bibliografia

  • BARASSI, Le successioni per causa di morte, Milano, 1947
  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, artt. 587-712, Roma, Comm. teor-prat. del c.c, dir. da De Martino, 1973
  • CICU, Testamento, Milano, 1951
  • PALAZZO, Le successioni, Milano, Tratt.dir.priv. cura Iudica e Zatti , II, 2000

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