A mente dell'
art.594 cod.civ., come modificato dal D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014, gli eredi,
i legatari e i donatari sono tenuti, in proporzione a quanto hanno ricevuto, a corrispondere ai figli nati fuori dal matrimonio di cui all'art.
279 cod.civ. ,
un assegno vitalizio nei limiti stabiliti dall'art. 580 cod.civ. . Ciò nell'ipotesi in cui il genitore non abbia disposto per donazione o testamento in favore dei figli medesimi. Qualora, al contrario, il genitore avesse disposto in loro favore, essi potrebbero rinunziare alla disposizione e chiedere l'assegno.
La norma in esame prevede, analogamente a quanto prescritto dall'art.580 cod.civ., dettato in tema di successione
ab intestato,
la prestazione di un assegno vitalizio in favore dei figli nati fuori dal matrimonio non riconoscibili. Disputata è la natura giuridica di siffatta disposizione.
A fronte di chi reputa trattarsi di un legato ex lege obbligatorio nota1, si esprime chi configura il fenomeno come attribuzione a titolo di riserva: i figli non riconoscibili sarebbero, in definitiva, legittimari nota2. Nel tempo precedente la legge di riforma del diritto di famiglia del 1975 questo esito ermeneutico veniva negato, sulla scorta del fatto che l'assegno era posto a carico soltanto di eredi e legatari
nota3. L'art.195 della Legge 151/75 ebbe tuttavia a integrare il disposto dell'art.
594 cod.civ.
contemplando anche i donatari tra i soggetti tenuti a corrispondere ai figli non riconoscibili, proporzionalmente a quanto ricevuto, l'assegno vitalizio in considerazione. Pur in esito a questa novità, v'è chi mantiene la propria precedente opinione: l'assegno darebbe consistenza ad un
mero onere posto a carico di tutti coloro che fossero stati beneficiati dall'ereditando (sia mortis causa, sia per atto
inter vivos)
nota4. Si aggiunga che, mentre l'azione di riduzione tipicamente prevista ha per oggetto, in prima battuta, le disposizioni testamentarie e, soltanto qualora ciò non sia sufficiente, le donazioni effettuate (iniziando dall'ultima e risalendo alle più antiche), l'art.
594 cod.civ. configura una simultanea e proporzionale riduzione di ogni liberalità.
Ciò premesso,
appare ragionevole comunque configurare l'assegno in esame ad un tempo come attribuito a titolo di legittima ed avente natura giuridica di legato ex lege. Pur prescindendo in questa sede dalla considerazione della diatriba relativa alla posizione del legittimario (se cioè a costui debba essere riconosciuta la qualità di erede o di legatario
ex lege), sembra comunque da rimarcare da un lato come il diritto in questione sia attribuito
anche contro la volontà del defunto e posto a carico di tutti i beneficiati, dall'altro che l'attribuzione possiede un titolo specifico e particolare, essendo altresì connotata da effetti obbligatori nota5. Non pare infine concludente, ai fini di escludere la qualità di legittimario del figlio non riconoscibile, il rilievo secondo il quale l'art. 594 cod.civ. non è inserito nel titolo relativo alla successione necessaria.
Accogliendo la tesi della riconducibilità alla successione necessaria del diritto all'assegno, seguono una serie di conseguenze di notevole rilevanza. Così avrà modo di operare la
riunione fittizia ex
art.556 cod.civ. in riferimento al criterio di parametrazione di cui all'
art.580 cod.civ. (che fa menzione dell'ammontare della rendita della quota di eredità alla quale il figlio avrebbe diritto se fosse stato riconoscibile). Difficoltà si prospettano, tenuto conto del titolo particolare del legato
ex lege in esame, in relazione al meccanismo dell'
imputazione ex se di cui all'
art.564 cod.civ. . Al riguardo occorre indagare sulla portata dell'ultimo comma dell'art.
594 cod.civ. , ai sensi del quale
se il genitore ha disposto in favore del figlio non riconoscibile, costui può rinunziare alla disposizione e domandare l'assegno. Il disposto si palesa come di segno specularmente inverso rispetto a quello di cui all'
art.551 cod.civ. . In relazione al legato in sostituzione di legittima infatti il legittimario può rinunziarvi, scegliendo di conseguire la porzione legittima.
Qui è il contrario: si suppone che il genitore abbia disposto in favore del figlio non riconoscibile (per testamento, in vita per donazione) e si stabilisce in un certo senso implicitamente che in tanto sia possibile per il figlio non riconoscibile domandare l'assegno, in quanto faccia preventivamente rinunzia alla disposizione in suo favore. Che cosa vuol dire? Occorre forse computare il valore della disposizione per verificare se eccede quello del legato ex lege oppure qualsiasi liberalità effettuata viene concepita come alternativa rispetto all'assegno, di modo che occorra preventivamente farvi rinunzia onde poter conseguire quest'ultimo? Cosa riferire poi della liberalità donativa precedentemente già accettata? Come potervi fare rinunzia? V'è in dottrina chi, significativamente, reputa che il disposto della norma non si applichi alle donazioni
nota6.
Ancora v'è da riferire circa
l'esclusione che l'assegno in questione possieda natura alimentare nota7 esso è infatti commisurato non già allo stato di bisogno del figlio beneficiario, bensì alla consistenza dell'asse ereditario. A questa conclusione segue l'inapplicabilità delle regole proprie del credito alimentare. Il credito relativo all'assegno sarà cedibile, compensabile, transigibile. Esso avrà decorrenza dal tempo dell'apertura della successione e non già dal dì della domanda giudiziale o della costituzione in mora.
Abbiamo riferito della commisurazione dell'assegno alla consistenza dei beni ereditari. Si agita tra gli interpreti se, in relazione al punto,
occorra fare riferimento ai soli beni fruttiferi presenti nell'asse o anche a quelli insuscettibili di produrre reddito. Si pensi a quadri e tappeti antichi, a collezioni di valore, ai libri preziosi. L'espresso riferimento dell'
art.580 cod.civ. alla "rendita della quota di eredità" sembra orientare in senso negativo
nota8.
Il diritto all'assegno in parola possiede, come già detto ampiamente, natura giuridica del tutto analoga a quello di cui
580 cod.civ. , dettato in materia di successione
ab intestato. La disamina comparativa tra le due fattispecie sarà comunque condotta in modo autonomo.
Note
nota1
Bigliazzi Geri, Il testamento, in Tratt.dir.priv., diretto da Rescigno, vol.VI, Torino, 1982, p.61.
top1nota
nota2
Carraro, Note introduttive agli articoli 100-112 Nov., in Comm. alla riforma del diritto di famiglia, a cura di Carraro-Oppo-Trabucchi, Padova, 1977, p.868.
top2nota3
Santoro Passarelli, Dei legittimari, in Comm.cod.civ., Firenze, 1941, p.278; Cicu, Successioni per causa di morte. Parte generale: delazione ed acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria, in Tratt.dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, vol.XII, 1961, p.187; Azzariti, Le successioni e le donazioni. Libro II del Codice civile, Napoli, 1982, p.243. La stessa Relazione al Codice conteneva il semplice riferimento ad una "una certa analogia" con i diritti attribuiti ai legittimari.
top3nota4
Azzariti, op.cit., p.353.
top4nota5
Bianca, Diritto civile, vol.II, Milano, 1985, p.519.
top5nota6
Carraro, op.cit., p.871 che obietta come il contratto di donazione ormai perfezionatosi non possa essere eliminato retroattivamente da un atto unilaterale come la rinunzia successivamente espressa.
top6nota7
Santoro Passarelli, op.cit. p.279; Mengoni, Successioni per causa di morte. Parte speciale: successione legittima, in Tratt.dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo e continuato da Mengoni, vol.XLIII, t.1, Milano, 2000, p.117; Calderone, Della successione legittima e dei legittimari, in Comm.teorico-pratico al cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1976, p.119.
top7nota8
Contra, parte della dottrina (Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p.274; Mengoni, op.cit., p.122) che sostiene come il concetto di rendita della quota dovrebbe essere inteso in senso potenziale: la quota di riferimento, alla quale l'assegno dovrebbe commisurarsi, sarebbe meramente ipotetica e dovrebbe comunque corrispondere al vantaggio che il figlio trarrebbe qualora la quota fosse a lui devoluta. Ne consegue che in essa dovrebbero rientrare anche i beni fruttiferi. In questo modo sarebbe rispettata la volontà del legislatore volta a garantire un miglioramento della condizione dei figli naturali non riconoscibili.
top8Bibliografia
- AZZARITI, Successioni a causa di morte e donazioni, Padova, 1982
- BIANCA, Diritto civile, Milano, III, 1985
- BIGLIAZZI GERI, Il testamento, Torino, Trattato Rescigno, VI, 1982
- CALDERONE, Della successione legittima e dei legittimari, Novara- Roma, Comm. teorico-pratico al cod. civ., 1976
- CARRARO, Note introduttive agli artt. 100-112 Nov., Padova, Comm. alla riforma del dir. di famiglia, 1977
- CICU, Successioni per causa di morte. Parte generale: delazione ed acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria, Milano, Tratt. dir. civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, vol. XII, 1961
- MENGONI, Successione per causa di morte.Successione legittima, Milano, Tratt.dir.civ.e comm.,dir. Cicu e Messineo, 1983
- SANTORO PASSARELLI, Dei legittimari, Firenze, Comm. cod. civ. diretto da D'Amelio-Finzi, 1941