Legato di liberazione da debito e quietanza contenuta nel testamento




Diverso dal legato di liberazione da debito di cui all'art.658 cod.civ. è l'ipotesi dell'eventuale quietanza del debito (art.1199 cod.civ.) contenuta nel testamento. Quest'ultima possiede infatti natura semplicemente ricognitiva circa l'intervenuto pagamento. Ben potrebbe tuttavia la quietanza non corrispondere al vero, celando l'effettivo intento del disponente di beneficiare il proprio debitore (o di averlo beneficiato in vita per il tramite di una sostanziale remissione del debito). All'accertamento di una siffatta simulazione conseguirebbe il reale apprezzamento dell'intento del testatore. Il tutto non è privo di conseguenze, sol che si pensi alla diversa incidenza dei due casi relativamente ad istituti quali la riunione fittizia di cui all'art.556 cod.civ. , l'imputazione ex se (qualora il debitore rivesta la qualità di legittimario) di cui all'art.564 cod.civ. , la collazione di cui all'art. 737 cod.civ. (ogniqualvolta il debitore sia uno dei coeredi).

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