Dispensa dalla collazione e dispensa dall'imputazione ex se : dissociazione tra forma ed elemento causale



L'elemento causale possiede un'innegabile influenza sulla forma dell'atto negoziale. Prescindendo dalla osservazione del peculiare rigore formale dettato dalla legge per la donazione nota1, da questo punto di vista è emblematica la considerazione dei negozi a causa variabile nota2. La cessione del credito (art. 1260 cod. civ.), la cessione del contratto (art. 1406 cod. civ.) possono infatti concretarsi sia in vendite sia in donazioni rispettivamente del credito e del contratto. Per quanto attiene ad atti quali l'adempimento del terzo (art. 1180 cod. civ.) o l'espromissione (art. 1272 cod. civ.) la natura di eventuale liberalità indiretta di essi rende invece la questione formale irrilevante.

Sotto il profilo della questione in esame, la configurazione della dispensa dall'imputazione ex se di cui al III comma art. 564 cod. civ. e della dispensa dalla collazione di cui all'art. 737 cod. civ. come atti negoziali autonomi, seppure qualificati da un indefettibile collegamento rispetto alla disposizione a titolo liberale cui accedono nota3, porta a considerare con attenzione la consistenza dell' elemento causale di essi.

Una volta guadagnata la conclusione che sia l'una sia l'altra dispensa configurino atti per il cui tramite il disponente detta previsioni intese a regolare l'assetto economico dell'asse ereditario per il tempo in cui avrà cessato di vivere, dunque atti mortis causa nota4, l'attenzione dell'interprete si sposta fino a considerarne la forma.

Da questo punto di vista è rilevabile una singolare discrasia tra l'elemento formale e quello causale, tanto più importante quanto più è dato di sottolineare l'apparente assolutezza del rigore formale delle disposizioni a causa di morte.

Quanto alla dispensa dall'imputazione ex se, come vedremo, essa può essere perfezionata non solo contestualmente all'atto di liberalità (donazione o testamento). E' comune opinionenota5 che detta dispensa possa anche intervenire autonomamente, in un tempo successivo alla donazione, in forza di apposito atto tra vivi, qualificato ad substantiam actus dalla forma solenne della donazione (quale liberalità ulteriore).

Quanto alla dispensa dalla collazione, in giurisprudenza si ritiene invece addirittura ammissibile una modalità di perfezionamento tacito o implicito nota6. Non a caso l'art. 737 cod. civ. , contrariamente a quanto invece contempla il III comma dell'art. 564 cod. civ. , non contiene la menzione ad una "espressa dispensa". Sarà dunque possibile desumere la dispensa dalla collazione anche da elementi estrinseci, addirittura dalla condotta complessiva tenuta dal donante nota7.

Note

nota1

La prescrizione della necessità dell'atto pubblico e della indispensabile assistenza di due testimoni è stata posta in relazione alla debolezza dell'elemento causale, dal momento che l'intento liberale non sarebbe concretamente distinguibile dai motivi (cfr. Sacco, Il contratto, in Tratt. dir.priv., diretto da Rescigno, Torino, 1985, p. 303).
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nota2

L'esistenza stessa di una categoria di negozi a causa variabile è controversa in dottrina (cfr. Bianca, Diritto Civile, vol. III, Milano, 2000, p. 681).
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nota3

Nella dispensa la dottrina dominante ha riconosciuto la natura di negozio che tende a regolare la successione ereditaria: cfr. Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 1985, p. 651, Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 1982, p. 740 e Ziccardi, Le norme interpretative speciali, Milano, 1972, p. 139.
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nota4

Per gli stessi motivi qualificano l'atto di dispensa come atto mortis causa Andrini, La dispensa dalla collazione e dall'imputazione, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol.II, Padova, 1994, p. 139; Forchielli, La collazione, Padova, 1958, p. 263; Gazzarra, voce Collazione, in Enc. dir., p. 338.
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nota5

Andrini, op. cit., p. 144.
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nota6

Anche la dottrina ritiene ammissibile questa interpretazione: cfr. Capozzi, op. cit., p. 743.
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nota7

Casulli, voce Collazione delle donazioni, in N.mo Dig.it., p. 462.
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Bibliografia

  • ANDRINI, La dispensa dalla collazione e dall'imputazione, Padova, Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, II, 1994
  • BIANCA, Diritto civile, Milano, III, 1985
  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, II, 1982
  • CASULLI, Collazione delle donazioni, N.mo Dig.it.
  • CASULLI, Sostituzione ordinaria e fedecommissaria, N.mo Dig. it.
  • FORCHIELLI, La collazione, Padova, 1958
  • GAZZARRA, collazione, Enc.dir., VII, 1960
  • SACCO, Il contratto, Torino, Trattato Rescigno, 1985
  • ZICCARDI, Le norme interpretative speciali, Milano, 1972

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