Quando nell'ambito di un negozio oneroso una delle prestazioni è connotata da un valore di gran lunga inferiore a quello della controprestazione o dell'attribuzione traslativa e questa dinamica corrisponde all'intento delle parti (Cass.Civ. Sez. II,
1266/86 ) si parla di
negotium mixtum cum donatione.
L'esempio che viene normalmente citato è quello della compravendita
nummo uno, nella quale cioè il prezzo è rappresentato da una somma irrisoria o comunque enormemente inferiore al valore del bene (Cass.Civ. Sez. III,
7969/91 ). Può anche verificarsi il fenomeno inverso, per quanto sia meno frequente, anche per motivi fiscali: cioè che la vendita intervenga per un corrispettivo abnormemente elevato. In questo caso è l'acquirente che intende arricchire il venditore.
Si pensi ancora al negozio divisionale in cui uno dei condividenti risulti assegnatario di un bene di valore enormemente maggiore rispetto alla quota di diritto senza che si faccia luogo a conguaglio (dovendo comunque tale sproporzione risultare chiara, in difetto di che non può dirsi sussistente l'ipotesi in esame: cfr. Cass. Civ., Sez. II,
7681/2019), ad un appalto stipulato per un corrispettivo simbolico, al conferimento di un'azienda effettuato a fronte dell'attribuzione di una partecipazione sociale avente valore nominale notevolmente inferiore al valore del conferimento stesso (cfr., in tema di conferimento di azienda,
Cass. Civ. Sez. VI-II, 26299/2021), etc. etc..
Si discute se nel
negotium mixtum cum donatione sia ravvisabile una
donazione indiretta nota1 ovvero un
contratto misto nota2, nel quale cioè convivano onerosità e gratuità in varia misura, come cause riconducibili a tipi negoziali diversi
nota3. Si veda, in questo senso, anche Cass. Civ., Sez. II,
14799/2014 che da un lato parla di causa onerosa semplicemente quale schematismo apparente, in effetti mettendo a fuoco la natura liberale della stessa. Si tratterebbe di donazione indiretta, come tale non assoggettata al formalismo peculiare della stessa. Neppure applicabili i limiti di prova propri della
fattispecie simulata, rispetto alla quale il negozio indiretto si distingue nettamente (cfr.
Cass. Civ. Sez. II, 24040/2020). Seguendo la cennata linea teorica alcune delle norme che disciplinano l'atto non saranno quelle della donazione, bensì quelle proprie del tipo negoziale adoperato
nota4. Si pensi alle regole formali (Cass. Civ,, Sez.II,
23215/10; Cass.Civ.Sez. II,
642/00; Cass.Civ. Sez. II,
6723/82; Cass. Civ. Sez. II,
13337/06; Cass. Civ. Sez. II,
23297/09), alla disciplina della rappresentanza (Cass.Civ. Sez. II,
12181/92), anche se non viene meno la riducibilità nel caso di lesione della quota di riserva di legittimari lesi o preteriti (Cass.Civ. Sez. II,
6416/88), né la possibilità che operi la revocazione (Cass.Civ. Sez. II,
11499/92) ovvero che si dia successivamente ingresso al meccanismo della collazione (
art.737 cod.civ.) o della imputazione
ex se ai sensi dell'art.
564 cod.civ..
Non mancano i fautori della seconda teorica (nettamente recessiva in giurisprudenza), la quale reca con sé
il problema di scegliere la normativa di riferimento. A questo proposito giova rammentare che, a tal fine, sono stati elaborati i criteri dell'assorbimento in alternativa a quello della combinazione. In accoglimento della tesi dell'assorbimento o della prevalenza è stato deciso che ricorre donazione remuneratoria (soggetta al formalismo proprio della donazione) quando si accerti la più forte incidenza dell'
animus donandi rispetto all'intenzione di adempiere, sia pure rispetto ad un dovere morale o sociale (Cass.Civ. Sez. I,
5265/99).
Note
nota1
Come ritiene parte della dottrina: Ascarelli,
Contratto misto, negozio indiretto, negotium mixtum cum donatione, in
Studi in tema di contratti, Milano, 1952, p.79 ; Biondi,
Le donazioni, in Tratt. dir. civ. diretto da Vassalli, Vol. XV, Torino, 1961, p.909; Balbi,
La donazione, in Tratt. dir. civ. diretto da Grosso-Santoro Passarelli, vol. IX, Milano, 1964, p.110; Capozzi,
Successioni e donazioni, vol. II, Milano, 1982, p.887; Casulli,
Donazioni indirette e rinunzie ad eredità o legati, Roma, 1950, p.55.
top1nota2
Tesi sostenuta da numerosi Autori tra cui Santoro Passarelli,
Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002, p.226, il quale ritiene ammissibile il concorso di una causa gratuita con una onerosa; Cataudella,
La donazione mista, Milano, 1970, p.108; Perchinunno,
Il contratto di donazione, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol. II, Padova, 1994, p.187; Messineo,
Manuale di diritto civile e commerciale, Milano, 1972, p.49.
top2nota3
Non manca chi configura la fattispecie come fattispecie negoziali collegate: Dejana,
La natura giuridica del negotium mixtum cum donatione, in Dir.prat.comm., 1938, p.213.
top3nota4
Così Rubino,
La compravendita, in Tratt.dir. civ. e comm., già diretto da Cicu-Messineo e continuato da Mengoni, vol. XVI, Milano, 1971, p.270.
top4Bibliografia
- ASCARELLI, Contratto misto, negozio indiretto, negotium mixtum cum donatione, Milano, Studi in tema di contratti, 1952
- BIONDI, Le donazioni, Torino, Tratt. dir. civ. diretto da Vassalli, vol. XV, 1961
- CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, II, 1982
- CASULLI, Donazioni indirette e rinunzie ad eredità e legati, Roma, 1950
- CATAUDELLA, La donazione mista, Milano, 1970
- DEIANA, La natura giuridica del negotium mixtum cum donatione, Dir. prat. comm., 1938
- PERCHINUNNO, Il contratto di donazione, Padova, Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, II, 1994
- SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002