Trasferimento dell'azienda in sede di patto di famiglia e dispensa dall'imputazione ex se




Nella disciplina del patto di famiglia è assente qualsiasi riferimento al tema della dispensa dall'imputazione ex se di cui al III comma dell'art. 564 cod.civ. sia in relazione a quanto oggetto di attribuzione ai discendenti, sia di quanto assegnato a titolo compensativo agli altri potenziali legittimari. L'art. 768 quater cod.civ. è invero muto sul tema specifico. Tuttavia la generale operatività dell'imputazione ex se è presupposta dal III comma (laddove riferisce che i beni assegnati ai partecipanti al patto non attributari dell'azienda sono imputati alle quote di legittima loro spettanti) nè rinnegata dall'ultimo comma (che esclude da collazione e riduzione quanto ricevuto dai contraenti).

E' vero che manca ogni riferimento esplicito all'attributario dell'azienda, ma non si vede come l'atto di liberalità diretta a costui possa sfuggire al meccanismo dell'imputazione alla di lui porzione di riserva. Così non può neppure esservi dubbio circa la possibilità, per il disponente, di poter ulteriormente incrementarne l'effetto mercè l'espressa dispensa di cui al ripetuto III comma dell'art. 564 cod.civ.. Giova rammentare come l'effetto di essa sia quello di far gravare la liberalità sulla porzione disponibile dell'asse, di modo che il legittimario possa fruire di essa in aggiunta rispetto alla porzione legittima spettantegli. Ovviamente la dispensa dall'imputazione ex se non può giungere fino al punto da eccedere la disponibile, finendo per gravare sulla porzione legittima degli altri riservatari. Questo secondo i principi generali.

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