Relazione tra azione redibitoria ed estimatoria (garanzia per i vizi)



Il II comma dell'art.1492 cod.civ. qualifica in modo espresso la scelta del venditore tra azione redibitoria ed azione estimatoria come irrevocabile quando sia stata fatta con la domanda giudiziale.

Viene così sancito il divieto di una mutatio libelli in corso di causa, ciò che invece viene per certi aspetti consentito da una norma in una qualche misura corrispondente, ovvero il II comma dell'art.1453 cod.civ., il quale invece fa salva la possibilità che il contraente che ha instato per l'adempimento si penta successivamente, domandando la risoluzione del contratto.

Nel caso in considerazione, invece, l'alternativa è secca: scelga il compratore tra risoluzione o riduzione del prezzo, nè ponga le due domande in un rapporto di alternatività, neppure in via subordinata al mancato accoglimento dell'una rispetto all'altra (così Cass.Civ. Sez. II, 3299/96 ; Cass.Civ. Sez. II, 4980/83 ). L'unica eccezione ammessa deve essere posta in relazione al disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 1492 cod.civ.. Detta norma prescrive che l'acquirente può domandare solo la riduzione del prezzo qualora la cosa sia perita per caso fortuito o per colpa del compratore stesso, oppure nell'ipotesi in cui questi l'abbia alienata o trasformata. In sintesi, la legge non sembrerebbe dare accesso all'azione di risoluzione in tutti i casi in cui la restituzione di quanto venduto è divenuta impossibile per una causa non attribuibile al venditore nota1. Tuttavia quando siano contestati dal venditore convenuto i presupposti di fatto dell'azione estimatoria, che costituisce nel caso in esame l'unico rimedio praticabile dall'acquirente, è consentito a quest'ultimo, proprio per non lasciarlo privo di tutela, di introdurre domanda di risoluzione del contratto per l'ipotesi in cui venisse rigettata l'azione intesa ad ottenere la riduzione del prezzo (così Cass.Civ. Sez. II, 11036/95 ) nota2.

Inoltre, nonostante il tenore letterale del III comma dell'art. 1492 cod.civ., è stato deciso, sulla scorta di una diversa costruzione della ratio legis rispetto a quella già descritta, nel senso che il compratore conservi la possibilità di agire per ottenere la risoluzione del contratto anche quando abbia venduto o trasformato la cosa. La ragione del modo di disporre della disposizione in esame dovrebbe infatti essere rintracciata in una presunzione (juris tantum : spetterebbe infatti all'acquirente dar conto del contrario: Cass. Civ. Sez. II, 5552/94 ) di accettazione della cosa nonostante la presenza del vizio (Cass.Civ. Sez. II, 489/01 ) nota3. Nella detta ipotesi, all'obbligo della restituzione specifica dei beni periti si sostituisce quello della restituzione per equivalente, che opera in via automatica, senza necessità di una specifica domanda da parte dell'acquirente. (cfr. Cass. Civ. Sez. II, sent. 18998/2023).

E' il caso di trattenersi brevemente sull'apprezzamento delle condotte del compratore che utilizzi la cosa pur avendone denunziato i difetti. Di per sè questo comportamento non è univocamente significativo. L'acquirente potrebbe infatti rinvenire difetti nel bene, farne denunzia al venditore e purtuttavia utilizzare la cosa per evitare l'aggravamento del danno che in ultima analisi sarebbe posto a carico del venditore ogniqualvolta questo fosse tenuto anche al risarcimento del danno, oppure perchè il compratore è in grado di eliminare i vizi ovvero di godere della cosa in un altro modo rispetto a quello originariamente stabilito. La legge non precostituisce alcun risultato ermeneutico nè alcuna conseguenza predeterminata, se si eccettua la appena commentata impossibilità di ottenere la risoluzione di cui al III comma dell'art. 1492 cod.civ.. Così la fruizione di quanto acquistato è stata apprezzata in senso preclusivo della sola azione redibitoria (Cass. Civ. Sez. II, 3500/98).

Note

nota1

Non sarebbe corretto parlare di cause non imputabili al venditore, in quanto nel termine sarebbe insito un giudizio in termini di colpevolezza della condotta del venditore, ciò che non risulta indispensabile nell'ambito della garanzia per i vizi. La risolubilità, infatti, resterebbe esclusa tutte le volte che si divenuta impossibile la restituzione, tanto se questa impossibilità sia dovuta a caso fortuito o colpa del venditore, quanto se siasi verificato un fatto idoneo a produrre analoga situazione: ad es. smarrimento, espropriazione, sopravvenuta incommerciabilità del bene, etc. (Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., libro IV, Torino, 1991, p.105).
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nota2

Analogamente Rubino, La compravendita, in Tratt. dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XXIII, Milano, 1971, p.811.
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nota3

Contro questa interpretazione si è rilevato il suo contrasto con la norma di cui all'art.1492 cod.civ. . Quest'ultima considererebbe l'alienazione o la trasformazione come fatti obiettivi, produttivi di un assetto di interessi non più modificabile, in quanto realizzato dall'acquirente per mezzo della definitiva utilizzazione del risultato della vendita (Bianca, La vendita e la permuta, in Tratt. dir.civ.it., diretto da Vassalli, Torino, 1972, p.859). La preclusione opererebbe senza necessità di indagare se il compratore abbia espresso un intento di rinunzia all'azione di risoluzione. Viceversa, la preclusione non operebbe qualora gli atti di alienazione o di trasformazione non rappresentassero atti di utilizzazione del bene, bensì atti necessari ad evitare pregiudizio alla cosa, come ad esempio quando siano necessari per impedire l'aggravarsi dei vizi (Di Majo, Alienazione della cosa acquistata e azione di risoluzione per vizi, in Foro padano, I, 1966, p.764).
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Bibliografia

  • BIANCA, La vendita e la permuta, Torino, Tratt. dir. civ. dir. da Vassalli, vol. VII- t. 1-2, 1993
  • DI MAJO, Alienazione della cosa acquistata e azione di risoluzione per vizi, Foro padano, I, 1996
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968
  • RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971

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