Risoluzione del contratto di vendita (garanzia per evizione della cosa venduta)



Anche se la legge non contempla la risoluzione del contratto di vendita tra i mezzi di tutela attivabili dal compratore evitto, si reputa per lo più che essa competa a quest'ultimo, in forza del principio generale di cui all'art. 1453 cod.civ. nota1.

L'azione di risoluzione per inadempimento nota2 si palesa infatti come rimedio assolutamente generale in correlazione alle anomalie del sinallagma, categoria alla quale potrebbe essere riconducibile la situazione che si produce in esito all'evizione (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 3306/77).

Si consideri, ad ulteriore conferma di quanto sostenuto, che quando l'evizione è soltanto parziale, l'art. 1484 cod.civ. espressamente compie rinvio, quanto alle conseguenze, all'art. 1480 cod.civ. dettato in materia di vendita di cosa parzialmente altrui. Quest'ultima norma prescrive la risoluzione del contratto (nonché la risarcibilità del danno) a condizione che possa ritenersi che, secondo le circostanze, l'acquirente non avrebbe acquistato la cosa senza quella parte di cui non è divenuto proprietario.

Non v'è chi non veda che la prescrizione, la quale costituisce la specificazione della regola generale sulla gravità dell'inadempimento di cui all'art. 1455 cod.civ., sarà a maggior ragione applicabile all'ipotesi più rilevante dell'evizione totale nota3.

Note

nota1

Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., libro IV, Torino, 1991, p.75; Greco-Cottino, Della vendita, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1981, p.130. La risoluzione del contratto si applica alla garanzia per evizione anche in virtù del meccanismo indicato dall'art.1479 cod.civ. , cui l'art.1483 cod. civ. fa rinvio: il compratore evitto (totalmente) potrà chiedere la risoluzione del contratto e la restituzione del prezzo e delle spese. Se poi il venditore è in colpa sarà ulteriormente tenuto al risarcimento del danno. Peraltro non manca chi ha ritenuto che a questa fattispecie si applicheranno i rimedi (anche risolutori) specialmente e tipicamente previsti dall'art. 1479 cod.civ. e non gli ordinari procedimenti di risoluzione di cui agli artt. 1453 e ss. cod.civ. (così Luminoso, I contratti tipici ed atipici , in Tratt. dir.priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1995, p.133). top1

nota2

.

Il vero nodo è costituito dal fatto che mentre la risoluzione per inadempimento postula la responsabilità di una delle parti, appunto definibile come inadempiente (ciò che richiede quantomeno la colpa della stessa), la garanzia per l'evizione prescinde da tale aspetto soggettivo, essendo oggettivamente collegata al venir meno dell'oggetto del contratto.top2

nota3

.

L'elemento meno convincente è costituito dal fatto che, mentre la risoluzione è un rimedio che riguarda le anomalie funzionali del nesso sinallagmatico, l'evizione, in quanto afferente a circostanze preesistenti al contratto, sembra avere a che fare con un vizio genetico della causa, ciò che induce ad un assai più severo giudizio in chiave di nullità del contratto, che non rinviene alcun supporto normativo nella disciplina di legge.
top3.

Bibliografia

  • GRECO, COTTINO, Della vendita (Artt.1470-1547), Bologna-Roma, Comm. cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1981
  • LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968

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