Azione redibitoria (garanzia per i vizi)



L'azione redibitoria assume il proprio appellativo in dipendenza delle restituzioni che hanno luogo nell'ipotesi in cui venga risolto il contratto di compravendita ad iniziativa del compratore che faccia valere la garanzia per i vizi della cosa ai sensi dell'art.1490 cod.civ. (vale a dire quando possiedano le caratteristiche di gravità di cui alla riferita norma: Cass.Civ. Sez. II, 7589/94). I "vizi" sono quelli materiali che la cosa presenta, non gli eventuali "difetti" giuridici, come ad esempio la non edificabilità di un terreno che fosse stato promesso come fabbricabile (Cass. Civ., Sez. II, 27916/2017).
L'art. 1493 cod.civ. dispone a questo proposito che, una volta eliminato il contratto, il venditore è obbligato a restituire il prezzo al compratore nota1, rimborsandogli le spese (compresi gli interessi per la rateazione che fosse stata convenuta: Cass.Civ. Sez. II, 12759/93) e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita (come ad es. l'imposta di registro: Cass.Civ. Sez. II, 1574/78). Trattandosi di preliminare, la restituzione potrebbe avere ad oggetto il doppio della caparra versata dal promissario acquirente (cfr. tuttavia Cass. Civ., Sez. II, 15742/2017 per l'ipotesi di scoperta di materiale nocivo sulla copertura di un immobile, ciò che non legittima la risoluzione).
In alternativa rispetto alla restituzione del prezzo non è impossibile ipotizzare, sia pure non in via esclusiva, la condanna alla sostituzione della cosa venduta con altra esente da vizi (Cass.Civ. Sez. II, 3257/83).

Il compratore deve invece restituire la cosa, a meno che questa non sia perita in conseguenza dei vizi. In quest'ultimo caso al venditore dovrà essere corrisposto, al più, un compenso per l'utilità ritratta in relazione al tempo in cui il godimento del bene si è potuto estrinsecare (Cass.Civ. Sez. II, 3724/78 ). La natura del rimedio in considerazione è del tutto analoga, quanto agli effetti ed alla dinamica giuridica consistente nella retroattività obbligatoria nota2, a quella dell'azione di risoluzione del contratto prevista in via generale dall'art.1453 cod.civ..

Le differenze sono tuttavia cospicue. Anzitutto l'azione redibitoria viene ad assistere la garanzia per i vizi. Dunque essa è fruibile indipendentemente da una condotta del venditore qualificabile come dolosa o colposa, ciò che invece costituisce il presupposto dell'inadempimento posto a fondamento della risoluzione giudiziale ex art.1453 cod.civ. nota3. In questa direzione non risulta tecnicamente possibile formulare un giudizio di inadempimento "di non scarsa importanza" (art.1455 cod.civ. ). Occorre piuttosto che i vizi (obiettivamente esistenti anche indipendentemente da qualsiasi condotta del venditore nota4 ) siano tali da rendere la cosa inidonea all'utilizzo o da apprezzabilmente diminuirne il valore (art.1490 cod.civ. ) nota5.

Inoltre la legge ha predisposto all'art.1495 cod.civ. termini decadenziali e prescrizionali particolarmente brevi.



Note

nota1

Si tratta di un debito di valuta che, come tale, si distingue dal diritto al risarcimento del danno: cfr. Cass.Civ. Sez. II, 725/95 top1

nota2

Dunque da un lato il venditore dovrà restituire il prezzo, dall'altro il compratore si comporterà analogamente in relazione al bene vendutogli, sia pure con il limite del perimento della cosa che sia intervenuto proprio in relazione ai difetti della cosa: cfr. il II comma dell'art.1493 cod.civ. (Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm. cod. civ., libro IV, Torino, 1991, p.107).
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nota3

L'azione redibitoria rinviene infatti la propria giustificazione nella violazione dell'impegno traslativo consistente nella consegna di una cosa esente da vizi e difetti. Sotto questo profilo non risulta invero agevole correlare il rimedio, come tradizionalmente viene riferito (cfr.Capozzi, Dei singoli contratti, Milano, 1988, p.74), ad un'anomalia funzionale del sinallagma (se non eventualmente in riferimento alla consegna di cose che, al tempo del raggiungimento del consenso, non fossero ancora esistite o dovessero ancora venire individuate). Stante il principio consensualistico, è infatti possibile concludere che, nel tempo in cui la vendita viene perfezionata, si verifica il trasferimento del diritto sulla cosa, la quale già risulta affetta dai vizi che condurranno in seguito il compratore a far valere la garanzia. Questa dinamica evidenzierebbe caso mai un'anomalia genetica del sinallagma, essendo differito ad un momento successivo alla consegna semplicemente l'accertamento dei difetti di cui il bene risultava già affetto.
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nota4

Rubino, La compravendita, in Tratt. dir.civ. e com., diretto da Cicu-Messineo, vol. XXIII, Milano, 1971, p.816.
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nota5

Ciò anche se la giurisprudenza utilizza il canone di cui all'art.1455 cod.civ. allo scopo di interpretare il disposto degli artt. 1490 e 1492 cod.civ. : si veda Cass. Civ. Sez. II, 914/86 .

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Bibliografia

  • CAPOZZI, Compravendita, riporto, permuta, contratto estimatorio, somministrazione, locazione, Milano, Dei singoli contratti, 1988
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968
  • RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971

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