Obblighi delle parti (anticresi)



Il debitore che concede il bene in anticresi assume l'obbligazione di consegnare al creditore anticretico il bene, essendo tenuto a garantirne l' effettiva disponibilità (es. l'assenza di locazioni).

Il creditore, se non sia stato diversamente convenuto, è anzitutto obbligato a pagare i tributi relativi all'immobile (I° comma art.1961 cod.civ.).

Il II° comma della norma citata prevede inoltre un più generale obbligo di conservare, amministrare, coltivare il fondo con la diligenza del buon padre di famiglia. Le relative spese devono essere prelevate dai frutti.

Oltre a queste condotte si reputa comunemente che il creditore anticretico sia gravato anche da ulteriori obbligazioni, pur se non previste espressamente da alcuna disposizione di legge. Tali l'obbligo di mantenere la destinazione economica del bene (un appartamento non potrebbe essere trasformato in un negozio) e quello del rendiconto (quando ovviamente l'anticresi fosse estintiva o satisfattiva, dal momento che dovrebbe essere determinato l'ammontare del debito residuo)nota1 .

Il creditore ha la possibilità di liberarsi da questi obblighi: ai sensi del III° comma dell'art. 1961 cod.civ. può infatti in ogni tempo restituire l'immobile al debitore (rinunziando dunque alla garanzia ed al meccanismo satisfattorio insito nell'anticresi). La norma tuttavia condiziona questa possibilità al fatto che il creditore non vi abbia rinunziato  nota2.

Cosa accade degli eventuali miglioramenti e delle addizioni introdotte dal creditore? V'è chi propende per l'applicazione analogica delle norme in tema di locazione  nota3 ovvero in materia di usufrutto  nota4 . In giurisprudenza si è fatto ricorso all'art. 1150 cod.civ., norma che disciplina le addizioni ed i miglioramenti introdotti dal possessore (Cass.Civ., Sez. III 1866/83 .

Cosa riferire delle eventuali violazioni degli obblighi imposti dalla legge a carico del creditore (il quale ad esempio non si curi della cosa con la dovuta diligenza)?

La risposta dipende in una qualche misura dalla natura giuridica della negoziazione in esame. Riconoscendo ad essa il carattere di contratto a prestazioni corrispettive, come appare preferibile, risulterà praticabile il ricorso alla normativa sulla risoluzione per inadempimento (art.1453 e ss. cod.civ.) nota5. Prevale, tuttavia, la tesi secondo la quale la natura di garanzia accessoria renderebbe impossibile tale via: rimarrebbe a disposizione del debitore concedente il rimedio del sequestro del bene (analogicamente a quanto prevede l' art. 2793 cod.civ. per l'abuso della cosa data in pegno) nota6 ovvero dell'estinzione del diritto (in analogia rispetto all'art.1015 cod.civ., dettato per gli abusi dell'usufruttuario)nota7 .

Una volta giunti al termine finale del diritto previsto dal contratto, il creditore deve restituire il bene al debitore.

Note

nota1

Così Fragali, Anticresi, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja e Branca, libro IV, Bologna-Roma, 1974, p.130 e Tedeschi, voce Anticresi, in N.sso Dig.it., vol.I, 1968, p.664, il quale reputa altresì obbligo del creditore anticresista la restituzione dell'immobile al costituente al termine del rapporto.
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nota2

Il tenore della norma è perplesso. Infatti il creditore, nonostante avesse fatto rinunzia alla facoltà di restituzione del bene, potrebbe egualmente rimettere il debito al proprio debitore, così facendo venir meno l'anticresi. Probabilmente si è voluto in questo modo responsabilizzare il creditore in relazione alle eventuali scelte di gestione del bene oggetto dell'anticresi, con particolare riferimento ai fondi ed alle coltivazioni.
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nota3

Così Fragali, cit., p.187 e Tucci, voce Anticresi, in Dig.disc.priv., 1987, p.344.
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nota4

Persico, voce Anticresi, in Enc.dir., vol.II, 1958, p.538.
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nota5

Persico, cit., p.539.
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nota6

Così D'Amelio, Dell'anticresi, in Comm.cod.civ., dir. da D'Amelio e Finzi, vol.II, Firenze, 1949, p.443 e Tedeschi, cit., p.663.
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nota7

Scarlata Fazio, Il contratto di anticresi, in Studi in memoria di Antonino Giuffrè, vol.II, 1967, p.805.
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Bibliografia

  • D'AMELIO, Dell'anticresi, Firenze, Comm.cod.civ.dir.da D'Amelio Finzi, II, 1949
  • FRAGALI, Anticresi, Bologna Roma, Comm.cod.civ.Scialoja Branca, IV, 1974
  • PERSICO, Anticresi, Milano, Enc.dir., 1958
  • SCARLATA FAZIO, Il contratto di anticresi, Studi in memoria di Antonino Giuffrè, II, 1967
  • TEDESCHI, Anticresi, N.sso Dig. it., 1968
  • TUCCI, Anticresi, Dig.disc.priv., 1987

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