Per gli immobili urbani
adibiti ad uso abitativo la disposizione speciale di cui all'art.
2 della Legge 27 luglio 1978, n.392, derogatoria rispetto all'art.
1594 cod.civ.,
sancisce il divieto per il conduttore di sublocare totalmente l'immobile o di cedere il contratto di locazione senza il consenso del locatore.Ne segue l'ammissibilità di una sublocazione parziale
nota1 . Come emerge dal II comma della riferita disposizione è possibile per il conduttore, salvo patto contrario, sublocare in parte l'immobile, purché in tal caso egli dia preventiva comunicazione al locatore con lettera raccomandata nella quale venga indicata la persona del subconduttore, la durata del contratto ed i vani sublocati. Nulla è previsto per l'eventualità in cui la predetta comunicazione venga omessa, rinvenendo applicazione le norme ordinarie in tema di inadempimento contrattuale (artt.
1453 e ss. cod.civ., con particolare riferimento all'art.
1455 cod.civ. ) (Cass.Civ. Sez.III,
1682/99).
Note
nota1
Si ritiene che la sublocazione parziale sia da ammettere poiché il conduttore, continuando ad abitare l'immobile, farebbe presumere l'assenza di un proprio intento speculativo: Trifone, La locazione: disposizioni generali e locazioni di fondi urbani, in Tratt.dir.priv., a cura di Rescigno, vol.II, Torino, p.509.
top1Bibliografia
- TRIFONE, La locazione: disposizioni generali e locazioni di fondi urbani, Torino, Tratt.di dir.priv.Rescigno, XI, 1984