La tutela delle parti del contratto di compravendita




La legge pone a disposizione delle parti della compravendita una nutrita serie di strumenti di tutela. Vengono in esame a questo riguardo le azioni generali che competono al venditore ed all'acquirente nella loro qualità di parti di un contratto a prestazioni corrispettive.

In aggiunta ad esse occorre altresì considerare la protezione speciale appositamente approntata per il tipo contrattuale specifico, con particolare riferimento alla vendita di cose mobili. Quale rapporto si pone tra mezzi generali e mezzi speciali di tutela delle parti? Salva la disamina che verrà specificamente condotta relativamente a ciascuno di essi, si può dire che la disciplina speciale per lo più venga ad integrare quella di carattere generale. Talvolta è la legge a disporre esplicitamente la sostituzione dello strumento generico con quello più appropriatamente approntato dalla legge. Si pensi all'azione concessa al compratore per l'ipotesi in cui la cosa acquistata sia priva delle qualità promesse o sia altrimenti affetta da vizi: gli artt. 1490 , 1497 cod.civ., vengono a questo proposito a sostituire in toto l'azione di risoluzione prescritta genericamente per ogni contratto dall'art. 1453  cod.civ..

Da ultimo assumeremo in considerazione l'ipotesi in cui il venditore abbia consegnato al compratore una cosa diversa rispetto a quella pattuita (c.d. aliud pro alio), ciò che parrebbe legittimare il ricorso all'azione generale di risoluzione per inadempimento.

 

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