Risarcimento del danno (garanzia per evizione della cosa venduta)



Il sistema risarcitorio del compratore per il caso in cui abbia subìto l'evizione muta a seconda del fatto se sia formulabile o meno a carico del venditore un giudizio di responsabilità, come tale fondato sul dolo o sulla colpa.

Soltanto nell'ipotesi affermativa sarà risarcibile il c.d. interesse positivo, comprendente ogni voce di danno subìto dall'acquirente (danno emergente e lucro cessante: cfr. Cass.Civ. Sez. III, 3249/81 ; Cass.Civ. Sez. II, 1511/79 ) quale conseguenza del mancato acquisto della cosa oggetto del contratto (cfr. il rinvio che il I comma dell'art.1483 cod.civ. compie all'art.1479 cod.civ. e, in via mediata, all'art.1223 cod.civ.) nota1.

Se, al contrario, non risulterà provata quantomeno la colpa del venditore (come nell'ipotesi in cui, ad esempio, l'alienante abbia dato avviso all'altra parte della pendenza di controversia giudiziaria relativa alla titolarità del bene: cfr. Cass. Civ. Sez. III, 5/82 ) il compratore sarà tutelato nei limiti dell'interesse negativo, cioè a dire in relazione al mero pregiudizio consistente nella perdita di tempo subìta in relazione ad una contrattazione non andata a buon fine. In questa ipotesi, il risarcimento comprenderà la restituzione delle somme erogate a titolo di prezzo della vendita (o la riduzione del prezzo con riferimento all'evizione parziale) ed i rimborsi delle spese sostenute nota2. E' stato deciso che la possibilità di eseguire l'accertamento circa la situazione giuridica del bene nei pubblici registri immobiliari non fa venir meno la colpa del venditore ogniqualvolta costui abbia espressamente garantito il compratore in ordine alla libertà del bene alienato (Cass. Civ. Sez. II, 2369/88 ).

Note

nota1

Viene in esame la disciplina generale dettata in materia di risoluzione per inadempimento (artt. 1453 ss. cod.civ.) con tutto quanto segue in riferimento alla prova della colpa (cfr. l'art. 1218 cod.civ., in forza del quale è l'obbligato, nel nostro caso il venditore, a dover dare conto dell'evento a lui non riconducibile che ha reso impraticabile l'adempimento): cfr.Capozzi, Dei singoli contratti , Milano, 1988, p.69.
top1

nota2

Analogamente Rubino, La compravendita, in Tratt. dir.civ.e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XXIII, Milano, 1971, p.707. top2

Bibliografia

  • CAPOZZI, Compravendita, riporto, permuta, contratto estimatorio, somministrazione, locazione, Milano, Dei singoli contratti, 1988
  • RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Risarcimento del danno (garanzia per evizione della cosa venduta)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti