Codice Civile art. 1187


COMPUTO DEL TERMINE
1. Il termine fissato per l' adempimento delle obbligazioni è computato secondo le disposizioni dell' articolo 2963.
2. La disposizione relativa alla proroga del termine che scade in giorno festivo si osserva se non vi sono usi diversi.
3. È salva in ogni caso una diversa pattuizione.

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