Risoluzione per inadempimento e per eccessiva onerosità sopravvenuta (rendita vitalizia)



In tema di rendita vitalizia vi sono due distinte disposizioni di legge che assumono in considerazione condotte di inadempimento, le quali possono condurre per tale causa alla risoluzione del contratto (art. 1877 e 1878 cod.civ.). Questi rimedi sono stati reputati inapplicabili (cfr. Cass. Civ., Sez. VI-II, 13232/2017), come si dirà in sede di specifica disamina, al c.d. vitalizio improprio (contratto di assistenza o di mantenimento) nota1. In queste ipotesi rimarrebbe pur sempre la possibilità di agire secondo le regole ordinarie (art. 1453 e ss. cod.civ.).

La risoluzione può essere anzitutto domandata se le garanzie previste nel contratto non sono state date o sono state diminuite (art. 1877 cod.civ.) nota2. La norma esime l'interprete dall'apprezzamento di una siffatta condotta quale inadempimento di non scarsa importanza agli effetti della risolubilità nota3.

Qualora inoltre il debitore non provveda a corrispondere le rate scadute, il creditore non può domandare la risoluzione, essendogli comunque data la possibilità di far sequestrare e vendere i beni del debitore, affinchè dalla vendita forzata si ricavi una somma sufficiente ad assicurare il pagamento della rendita. E' infatti evidente, stante le finalità assistenziali della rendita, che il creditore non tanto si giova dello scioglimento del vincolo contrattuale, quanto del soddisfacimento del proprio diritto di credito periodico, il che non si otterrebbe una volta dichiarato risoluto il contratto. La portata della norma deve comunque ritenersi dispositiva, essendo stato deciso nel senso della ammissibilità dell'apposizione di una clausola condizionale che deduca l'inadempimento come evento risolutivo (Cass. Civ. Sez. III, 5605/79).

Negli altri casi non sembra comunque esclusa l'applicabilità della disciplina generale dell'azione di risoluzione per inadempimento (art. 1453 cod.civ. ; Cass. Civ. Sez. III, 371/85) nota4.

Per quanto attiene alla risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta è notevole il modo di disporre del II comma dell'art. 1879 cod.civ. , ai sensi del quale il debitore "è tenuto a pagare la rendita per tutto il tempo per il quale è stata costituita, per quanto gravosa sia divenuta la sua prestazione".

Questa prescrizione si sostanzia nella sostanziale irrilevanza delle sopravvenienze e nella correlativa impossibilità per il debitore di ottenere la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta o la riduzione del contratto ad equità nota5.

Note

nota1

Cfr. in tal senso Cass. Civ., Sez. II, 10859/10; contra, Dattilo, voce Rendita (dir. priv.), in Enc. dir., p.873, secondo il quale occorrerebbe "una indagine diretta ad accertare, di volta in volta, la compatibilità delle singole norme legislative in materia con la concreta sistemazione degli interessi data dalle parti".
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nota2

Ciò in quanto si metterebbe in pericolo l'intero rapporto. Si veda, tra gli altri, Marini, La rendita perpetua e la rendita vitalizia, in Trattato dir. priv., diretto da Rescigno, Torino, 1985, p.50.
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nota3

Secondo alcuni (Torrente, Rendita perpetua. Rendita vitalizia, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1966, p.139) il mancato pagamento di una o più rate scadute non potrebbe mai rivelarsi di tale importanza da dare luogo a risoluzione. In senso contrario Lanzio, Maiorca, in Comm. cod. civ., diretto da Cendon, vol. IV, Torino, 1999, p.1619, per i quali anche nella rendita vitalizia troverebbe applicazione l'art.1455 cod.civ. .
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nota4

Così anche Luminoso, I contratti tipici e atipici, in Tratt. dir. priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 1995, p.352.
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nota5

Cfr. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.1164; Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.783; Andreoli, La rendita vitalizia, in Tratt. dir. civ. it., diretto da Vassalli, Torino, 1958, p.65.
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Bibliografia

  • ANDREOLI, La rendita vitalizia, Torino, Tratt. Vassalli, VIII, 1958
  • DATTILO, Rendita (dir.priv.), Enc.dir.
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • LANZIO MAIORCA, Torino, Comm.cod.civ. diretto da Cendon, IV, 1999
  • LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.diretto da Iudica e Zatti, 1995
  • MARINI, La rendita perpetua e la rendita vitalizia, Torino, Trattato dir.priv. diretto da Rescigno, XIII, 1985
  • TORRENTE, Rendita perpetua rendita vitalizia, Bologna Roma, Comm.cod.civ. diretto da Scialoja Branca, 1966

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