Esistenza della causa



Il primo profilo di valutazione dell'elemento causale è quello dell' esistenza.
Sotto questo aspetto si distingue un'eventuale difettosità originaria della causa, la quale può cioè mancare fin dalla stipulazione dell'atto negoziale, dal momento genetico dello stesso (mancanza genetica della causa), da una difettosità sopravvenuta della causa nota1.
E' possibile infatti che l'elemento causale, pure inizialmente sussistente, venga meno in esito a successive vicende, nel senso che non sia realizzabile il fine programmato dalle parti, venendo meno il sinallagma contrattuale (mancanza funzionale della causa)nota2 .
Il difetto genetico della causa è con tutta evidenza riferibile alla stipulazione di un negozio innominato o atipico: può essere che le parti abbiano posto in essere un congegno negoziale così imperfetto da non poter essere valutato positivamente sotto questo aspetto.
Assai più problematica è la verifica dell'eventuale difetto genetico della causa in un contratto tipico, dovendo qui essere richiamate le nozioni generali in tema di significato di causa.
Per i fautori della teoria della causa in senso oggettivo, il tema in oggetto non ha senso: corrispondendo la causa alla funzione economico-sociale del contratto, essa per definizione è esistente in un negozio tipizzato dal legislatore, nel quale cioè quest'ultimo ha già positivamente valutato lo scopo tipico dell'atto nota3 .
Diviene utile evocare la nozione di causa in astratto e di causa in concreto nota4.
Una causa in senso astratto è sicuramente sempre sussistente in un negozio tipico: nella vendita la legge ha tipizzato lo scambio di una cosa contro il corrispettivo di un prezzo nota5.
Che cosa dire della causa in senso concreto? Essa potrebbe pur in un contratto tipico fare difetto: si pensi al contratto di assicurazione contro gli incendi di un bene già completamente perito in seguito ad un incendio, ad una compravendita immobiliare nella quale la parte acquirente acquisti un bene che risulta essere già di sua proprietà. In queste ipotesi, pur esistendo in astratto una causa, essa non sussiste in concreto: lo scambio di un bene contro un prezzo non può concretamente avvenire ab origine in quanto il bene è già di proprietà di chi lo dovrebbe acquistare; l'alea, il rischio che costituisce il nucleo del contratto di assicurazione, non è in concreto esistente in quanto il pregiudizio contro il quale ci si voleva garantire si è già realizzato.
Da queste considerazioni emerge la possibilità di una valutazione negativa della causa in concreto anche in riguardo ai negozi tipici di modo che, relativamente al problema dell'esistenza della causa, è possibile tracciare il seguente quadro riassuntivo:
Negozi tipici Negozi atipici Causa in astrattosempre esistenteda verificareCausa in concretoda verificareda verificareImmagineCausa in senso astratto:
fattispecie prevista normativamenteImmagineCausa in senso concreto:
intento in concreto da parte dei contraenti
di perseguire lo scambio di bene contro prezzo Ci si farà carico in altra occasione dell'affermazione, pure svolta in dottrinanota6, secondo la quale nei negozi atipici la causa difetterebbe quando il negozio non fosse diretto alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela.
La meritevolezza di tutela pare infatti un ulteriore profilo di rilevanza dell'elemento causale che non può risolversi nell' esistenza. Da un punto di vista logico si potrebbe infatti dire che la causa è esistente, ma che non è comunque meritevole di tutela dal punto di vista dei valori protetti dall'ordinamento giuridico.
Come è evidente, il difetto genetico della causa produce la nullità del negozio (art. 1418 II comma cod.civ.) nota7.
L'anomalia genetica della causa soltanto parziale ed il difetto sopravvenuto (funzionale) di essa introducono, nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, le tematiche della rescindibilità e della risolubilità.
Sotto il primo profilo, quando si produce ab origine uno squilibrio nel meccanismo della corrispettività imputabile alle speciali condizioni nelle quali il contratto è stato concluso (stato di pericolo: cfr. art. 1447 cod.civ.), ovvero, comunque sia, a condizioni che in concreto debbano reputarsi enormemente lesive in quanto il valore di una delle prestazioni superi di oltre la metà quello della controprestazione (azione generale di rescissione per lesione, art.1448 cod.civ.) il contratto non è nullo, ma la legge prevede il rimedio dell'azione di rescissione.
Per quanto invece attiene al difetto sopravvenuto della causa in concreto, vale a dire del funzionamento del sinallagma contrattuale, vengono in considerazione eventi quali l'inadempimento di una delle parti di un contratto, ovvero la sopravvenuta impossibilità di dar corso a quanto pattuito (perché ad esempio il bene oggetto della vendita è stato dichiarato per legge extra commercium ), oppure ancora l'eccessiva onerosità sopravvenuta, la quale alteri il meccanismo della corrispettività delle prestazioni.
In tutti questi casi il contratto non è certamente nullo, essendo praticabile il diverso rimedio della risoluzione, la quale produce lo scioglimento del vincolo contrattuale con effetti ex tunc tra le parti, ma non per i terzi (risoluzione per inadempimento: artt. 1453 e segg. cod.civ.; per impossibilità sopravvenuta: artt. 1463 e segg. cod.civ.; per eccessiva onerosità: artt. 1467 e segg. cod.civ.).
Sono attinenti al tema dell'esistenza della causa le problematiche afferenti ai c.d. negozi con causa esterna ed all' astrazione (sostanziale o processuale) della causa.

Note

nota1

Messineo, Il contratto in genere, in Trattato dir.civ. e comm., dir. da Cicu-Messineo, Milano, 1973, p.121.
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nota2

Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.218.
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nota3

Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.128.
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nota4

Breccia, Il contratto in generale, in Trattato di dir.priv., XIII, tomo III, Torino, 1999, p.66.
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nota5

Si pensi alla negoziazione (diversa dalla liberalità) che avesse ad oggetto l'obbligo di tenere una determinata condotta da parte di un soggetto senza che sia stato pattuito a favore di costui corrispettivo alcuno. Si veda tuttavia, Cass. Civ. Sez. III, 982/02 che ha sancito la validità di una siffatta negoziazione ogniqualvolta sia assimilabile ad un tipo nominato per il quale sia prevista la gratuità e subordinatamente alla verifica in concreto dell'esistenza di un interesse meritevole di tutela. Non v'è chi non veda come, per tale via, venga operata una commistione tra il profilo di rilevanza della causa sub specie dell'esistenza e quello della meritevolezza di tutela.
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nota6

Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.184.
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nota7

Così Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985 p.219.
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Bibliografia

  • BRECCIA, Il contratto in generale, Torino, Trattato di diritto privato, XIII, 1999
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002

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