La risoluzione di diritto nella vendita di cose mobili



La legge appronta, in tema di vendita di cose mobili, un particolare rimedio diretto a prevenire il pericolo di inadempimento nota1.

L'art. 1517 cod.civ. prevede infatti che uno dei contraenti possa offrire la consegna della cosa o il pagamento del prezzo (a seconda che si tratti del venditore o del compratore) anche prima che scada il termine convenuto. Colui che intende avvalersi dello strumento (sia il venditore, sia l'acquirente) deve, a tal fine, darne comunicazione all'altra parte, entro otto giorni dalla scadenza del termine convenuto, intimandogli dunque l'adempimento e dichiarando di voler procedere, in difetto, alla risoluzione del contratto. Tutto ciò ponendo contestualmente a disposizione dell'altra la propria prestazione, anche in modo informale, sempre entro il termine pattuito. Il II comma dell'art. 1517 cod.civ. prevede che il venditore possa intimare al compratore di presentarsi per ritirare la cosa venduta ovvero di accettare quella che gli sia stata messa a disposizione e che, se alla scadenza del termine stabilito per la consegna di essa, il compratore non si presenti per ritirarla o, presentandosi, non l'accetti, nonostante la sua obbligazione di pagare il prezzo non sia scaduta, parimenti il contratto si risolva.

La norma in considerazione consente indubbiamente ad una parte di esercitare sull'altra una notevole pressione, al fine di indurla ad effettuare il tempestivo adempimento. Essa rende altresì più agevole l'eventuale via per la risoluzione del vincolo contrattuale.

Si rammenta infatti che, mentre secondo il disposto dell'art. 1455 cod.civ. l'inadempimento non deve essere di scarsa importanza, la mancata osservanza del termine di adempimento, una volta che sia stato attivato il meccanismo in esame, ha il risultato di condurre alla risoluzione del contratto proprio nel caso in cui facesse difetto una preventiva qualificazione del termine stesso come essenziale.

Giova sottolineare che il contraente (nel caso in cui attivi la particolare procedura in esame) deve far pervenire all'altra parte, entro otto giorni dalla scadenza del termine, la dichiarazione di volersi avvalere della risoluzione. Diversamente troverebbero applicazione le disposizioni generali dettate in tema di risoluzione per inadempimento (artt.1453 e ss.. cod.civ.) nota2.

Particolare attenzione merita la risoluzione di diritto prevista a favore del solo venditore di cui al II comma dell'art. 1517 cod.civ. già citato. Nel caso in cui, alla scadenza del termine pattuito per la consegna, l'acquirente non si fosse presentato a ricevere la cosa offerta preventivamente dall'alienante o la abbia rifiutata, pur non essendo ancora scaduta l'obbligazione di corrispondere il prezzo, secondo i principi generali non si potrebbe infatti ancora qualificare siffatto comportamento come inadempimento nota3. Il compratore non è infatti ancora tenuto al pagamento del corrispettivo. Nè si può dire che l'assunzione della consegna della merce costituisca per costui una condotta oggetto di obbligazione. E' infatti vero che l'acquirente potrebbe giustificatamente non essere ancora in grado di accogliere la merce offertagli (perchè, ad esempio, i suoi magazzini sono completamente pieni). In ogni caso egli potrebbe pur sempre, verificata la merce, accettarla, riservandosi di assumerla in consegna esattamente nel giorno stabilito. La legge predetermina il valore della condotta omissiva, come già descritta: essa conduce alla risoluzione del contratto in base alla ragionevole prevedibilità dell'inadempimento di chi, rifiutando la controprestazione, pone le premesse di una situazione di inadempimento, pur teoricamente non ancora attuale nota4.

Il problema più discusso è se la parte inadempiente possa escludere la risoluzione di diritto, eseguendo la prestazione dopo l'offerta, ma prima di ricevere la dichiarazione di risoluzione. Sembra conforme ai principi generali sostenere la tesi positiva, dal momento che l'art. 1517 cod.civ. non collega automaticamente la risoluzione al semplice inadempimento, richiedendo in questo senso una espressa manifestazione di volontà del contraente non inadempiente nota5.

Si può infine osservare che la figura speciale della risoluzione di diritto di cui all'art. 1517 cod.civ. è accomunata alle figure generali del termine essenziale e della clausola risolutiva espressa proprio dalla non automaticità dell'esito costituito dalla risoluzione contrattuale: in ogni caso infatti occorre una esplicita dichiarazione della parte intesa ad attivare compiutamente l'effetto risolutorio nota6.

Note

nota1

L'istituto è da ascriversi tra la varie forme di autotutela che l'ordinamento eccezionalmente accorda ai soggetti privati, il cui fondamento deve ritrovarsi nell'esigenza di assicurarsi mezzi di protezione di più pronto ed agevole esperimento. Cfr. Bianca, voce Vendita, in N.mo Dig. it., p.634.
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nota2

Tra gli altri Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, Milano, 1954, p.115.
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nota3

V. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.1041.
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nota4

Secondo un'opinione la norma prevederebbe una sanzione della mora accipiendi del compratore, con tutte le conseguenze risarcitorie (Rubino, La compravendita, in Tratt. dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, 1971, p.973); secondo altri il comportamento del compratore rileverebbe solo come segno premonitore di un inadempimento futuro. Perciò non sarebbe idoneo a generare l'obbligo di risarcire il danno (Bianca, La vendita e la permuta, in Tratt. dir. civ. it., diretto da Vassalli, Torino, 1972, p.986; Carpino, La vendita di cose mobili. La vendita di cose immobili. La vendita a termine di titoli di credito. La vendita di eredità, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, Torino, 1984, p.299).
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nota5

Così Giorgianni, L'inadempimento, Milano, 1975, p.111; Carpino, op.cit., p.300.
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nota6

Non è richiesta alcuna particolare forma per la dichiarazione "benchè sia in pratica necessario che venga compiuta in forma sufficiente a renderne certa la ricezione" (Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm. cod. civ., libro IV, Torino, 1991, p.157).
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Bibliografia

  • BIANCA, La vendita e la permuta, Torino, Tratt. dir. civ. dir. da Vassalli, vol. VII- t. 1-2, 1993
  • BIANCA, voce Vendita (dir. vig.), N.mo Dig. It.
  • CARPINO, La vendita con patto di riscatto. La vendita di cose mobili. La vendita di cose immobili. La vendità di eredità, Torino, Tratt.dir.priv.dir.da Rescigno, XI, 1984
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • GIORGIANNI, L’inadempimento: corso di diritto civile, Milano, 1975
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968
  • RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971

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