La restituzione di cose non pagate (vendita di cose mobili)



Può capitare che l'acquirente riceva in consegna le cose acquistate senza aver ancora provveduto a pagarne il prezzo (prescindendo dalla vendita a rate o con pagamento differito convenzionalmente). In questa ipotesi il venditore è privo dello strumento di protezione più efficace, che consiste assai semplicemente nel rifiutare di consegnare il bene (eccezione di inadempimento: art.1460 cod.civ. ).

L'art. 1519 cod.civ. appronta comunque una speciale forma di tutela consistente nella facoltà per il venditore rimasto impagato di ripristinare il possesso perduto quando concorrano alcuni requisiti nota1. Più precisamente occorre:
  1. Che la cosa si trovi ancora in possesso del compratore. Ricorre questa situazione quando sia stata instaurata una situazione di semplice detenzione della cosa da parte dell'acquirente che, ad esempio, abbia concesso in comodato la cosa ad un terzo.
  2. Che il pagamento del prezzo dovesse intervenire senza dilazione alcuna. Non si applica pertanto l'art.1519 cod.civ. alla vendita rateale o a quella in cui sia stato pattuito (come spesso è prassi commerciale) un termine. E' tuttavia salva l'ipotesi in cui detta scadenza debba reputarsi venuta meno in esito alla decadenza dal beneficio del termine ex art.1186 cod.civ..
  3. Che la domanda giudiziale intesa al ripristino del possesso sul bene sia proposta entro il termine decadenziale di quindici giorni a far tempo dalla consegna.
  4. Che il bene si rinvenga nella situazione di fatto e di diritto originaria. E' palese dunque che se la cosa si trova incorporata indistinguibilmente in altre (come può capitare quando essa sia stata utilizzata da un imprenditore nel ciclo produttivo) o, addirittura, sia stata alienata o sottoposta a pignoramento da creditori dell'acquirente, la speciale tutela di cui alla norma in discorso non può essere attivata analogamente a quanto espressamente disposto dal II comma dell'art.1519 cod.civ. quando sussistano i privilegi previsti dagli artt. 2764 e 2765 cod.civ., salvo che si provi che il creditore, al tempo dell'introduzione delle cose vendute e non pagate nella casa o nel fondo locato ovvero nel fondo concesso a mezzadria o a colonia, conosceva che il prezzo era ancora dovuto.

E' evidente l'assoluta peculiarità dell'azione, la cui natura giuridica pare sostanziarsi in una forma di tutela possessoria speciale, per il cui tramite ottenere la restituzione del possesso all'esito di un giudizio di cognizione attinente ad una vicenda contrattuale nota2.

La proposizione dell'azione di restituzione non soltanto non provoca o presuppone la risoluzione del contratto, ma anzi implica il mantenimento del contratto di compravendita, permettendo di rafforzare la posizione contrattuale del venditore che, potendo recuperare il possesso della cosa venduta, potrà meglio far valere le proprie ragioni (Cass. Civ. Sez. I, 4432/77 ). Ovviamente, ciò non preclude al venditore, una volta restituito il bene ovvero anche contemporaneamente, di svolgere ulteriore azione intesa ad ottenere la risoluzione del contratto. In altri termini l'azione speciale in discorso si affianca e non viene a sostituire (né contiene implicitamente) le ordinarie azioni di adempimento e di risoluzione i cui rapporti sono regolati dall'art.1453 cod.civ. nota3.

Si reputa comunemente che, in caso di fallimento del compratore, non rinvenga l'applicazione dell'art. 1519 cod.civ. . La vicenda sarebbe disciplinata dall'art. 75 l.f. nota4. Qualora la cosa fosse stata spedita all'acquirente prima della dichiarazione di fallimento di costui, quando non fosse ancora giunta a destinazione né fossero stati instaurati diritti di terzi, l'alienante potrebbe riprenderne possesso (restituendo gli acconti ricevuti e pagando le spese del caso). Questo eviterebbe al venditore di dover dar corso al contratto e, conseguentemente, di subire la falcidia fallimentare. Sarebbe pur sempre salva la scelta del venditore di iscrivere al passivo il proprio credito nonché la scelta del curatore fallimentare di farsi consegnare il bene provvedendo al pagamento integrale del prezzo.

Cosa dire invece dell'eventualità, differente rispetto a quella che precede, in cui il venditore insoddisfatto si faccia restituire la merce già arrivata a destinazione e non pagata dall'acquirente che, a breve, fallisca? In tale ipotesi pare difficile sfuggire alla qualificazione dell'operazione in chiave di pagamento anomalo, revocabile ex n.2 art. 67 l.f. (Cass. Civ. Sez. I, 7235/83 ; Cass. Civ. Sez. I, 3434/80 ).

Note

nota1

Cfr. Rubino, La compravendita, in Tratt.dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XXIII, Milano, 1971, p.979.
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nota2

Carpino, La vendita di cose mobili. La vendita di cose immobili. La vendita a termine di titoli di credito. La vendita di eredità, in Tratt.dir.priv., diretto da Rescigno, vol.XI, Torino, 1984, p.300.
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nota3

L'azione infatti consente esclusivamente il recupero del possesso: Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., libro IV, Torino, 1991, p.160.
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nota4

In questo senso Greco-Cottino, Della vendita, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1981, p.401; si esprimeva in analogo modo già il Bigiavi, La rivendicazione del venditore, Padova, 1935.
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Bibliografia

  • BIGIAVI, La rivendicazione del venditore, Padova, 1935
  • GRECO, COTTINO, Della vendita (Artt.1470-1547), Bologna-Roma, Comm. cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1981
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968


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