Fine o purgazione della mora (debendi)



La situazione di mora può avere termine per qualsiasi causa che importa l'estinzione dell'obbligazione. Si pensi all'adempimento, ancorchè effettuato in ritardo, al definitivo inadempimento, al quale consegue il risarcimento del danno subito nota1. Nel primo caso la prestazione deve comprendere anche il risarcimento del pregiudizio derivante dall'inutile scadenza del termine di adempimento (Cass. Civ. Sez. III, 1066/79 ); nel secondo può darsi che sia sopravvenuta l'impossibilità assoluta della prestazione, non importa per quale causa. Non essendo più possibile dar corso a quanto programmato originariamente, non può che seguire la sostituzione della prestazione con il risarcimento del dannonota2 . E' appena il caso di rilevare che, nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, in un certo senso si può sostenere che la parte non inadempiente sia in grado di determinare la fine della situazione di incertezza che segue alla mora . Quando quest'ultima svolge domanda di risoluzione del contratto per inadempimento (III°comma art. 1453 cod.civ.) rende di fatto non più praticabile per l'altro contraente la via ad un adempimento tardivo (diversamente accade quando si opti per la domanda di manutenzione del contratto, ciò che non preclude una successiva domanda di risoluzione, secondo il meccanismo descritto dalla norma citata).

La mora può essere esclusa, nel senso che è evitabile la degenerazione del ritardo in mora ovvero che la mora si trasformi in inadempimento definitivo anche per il tramite dell' offerta non formale di cui all'art. 1220 cod.civ.nota3.

E' anche possibile che il creditore decida di porre fine alla mora rimettendo il debitore nei termini.

Secondo un'opinionenota4 si potrebbe propriamente parlare di purgazione della mora soltanto in questi due ultimi casi: quando cioè gli effetti negativi della mora a carico del debitore vengono eliminati senza che si abbia luogo al risarcimento del danno a favore del creditore.

Note

nota1

Breccia, Le obbligazioni, in Trattato di dir.priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 1991, p.602.
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nota2

Luminoso, Risoluzione per inadempimento, artt.1453-1454, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1990, p.132.
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nota3

Visintini, L'inadempimento dell obbligazioni, in Trattato di dir.priv., dir. da Rescigno, vol.IX, Torino,1984, p.190.
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nota4

Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.635.
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Bibliografia

  • BRECCIA, Le obbligazioni, Milano, Tratt.dir.priv a cura di Iudica-Zatti, vol. XXIV, 1991
  • LUMINOSO, Risoluzione per inadempimento artt. 1453 - 1454, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. acura di Scialoja e branca, 1990
  • VISINTINI, L'inadempimento delle obbligazioni, Trattato di dir.priv. diretto da Rescigno, IX, 1984

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