La situazione di mora può avere termine per qualsiasi causa che importa l'estinzione dell'obbligazione. Si pensi all'adempimento, ancorchè effettuato in ritardo, al definitivo inadempimento, al quale consegue il risarcimento del danno subito nota1. Nel primo caso la prestazione deve comprendere anche il risarcimento del pregiudizio derivante dall'inutile scadenza del termine di adempimento (Cass. Civ. Sez. III,
1066/79 ); nel secondo può darsi che sia sopravvenuta l'impossibilità assoluta della prestazione, non importa per quale causa. Non essendo più possibile dar corso a quanto programmato originariamente, non può che seguire la sostituzione della prestazione con il risarcimento del danno
nota2 . E' appena il caso di rilevare che, nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, in un certo senso si può sostenere che
la parte non inadempiente sia in grado di determinare la fine della situazione di incertezza che segue alla mora . Quando quest'ultima svolge domanda di risoluzione del contratto per inadempimento (III°comma art.
1453 cod.civ.) rende di fatto non più praticabile per l'altro contraente la via ad un adempimento tardivo (diversamente accade quando si opti per la domanda di manutenzione del contratto, ciò che non preclude una successiva domanda di risoluzione, secondo il meccanismo descritto dalla norma citata).
La mora può essere esclusa, nel senso che è evitabile la degenerazione del ritardo in mora ovvero che la mora si trasformi in inadempimento definitivo anche per il tramite dell'
offerta non formale di cui all'art.
1220 cod.civ.
nota3.
E' anche possibile che
il creditore decida di porre fine alla mora rimettendo il debitore nei termini.
Secondo un'opinione
nota4 si potrebbe propriamente parlare di
purgazione della mora soltanto in questi due ultimi casi: quando cioè gli effetti negativi della mora a carico del debitore vengono eliminati senza che si abbia luogo al risarcimento del danno a favore del creditore.
Note
nota1
Breccia, Le obbligazioni, in Trattato di dir.priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 1991, p.602.
top1nota2
Luminoso, Risoluzione per inadempimento, artt.1453-1454, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1990, p.132.
top2nota3
Visintini, L'inadempimento dell obbligazioni, in Trattato di dir.priv., dir. da Rescigno, vol.IX, Torino,1984, p.190.
top3nota4
Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.635.
top4 Bibliografia
- BRECCIA, Le obbligazioni, Milano, Tratt.dir.priv a cura di Iudica-Zatti, vol. XXIV, 1991
- LUMINOSO, Risoluzione per inadempimento artt. 1453 - 1454, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. acura di Scialoja e branca, 1990
- VISINTINI, L'inadempimento delle obbligazioni, Trattato di dir.priv. diretto da Rescigno, IX, 1984