I legati ex lege



Il legato costituisce tipica estrinsecazione della volontà testamentaria. L'idea che si possa prospettare la nozione di un legato ex lege, che rinvenga cioè la propria fonte costitutiva in una disposizione normativa, non è invero pacifica. V'è infatti chi ha fatto notare come si abbia autentico legato solo quando la fonte dell'attribuzione sia il testamento nota1 . Gli argomenti addotti in senso negativo consistono principalmente nel rilievo in base al quale il codice prevederebbe una disciplina compiuta fondata sulla rilevanza dell'espressione della volontà del testatore, ciò che appunto farebbe difetto qualora la fonte dell'attribuzione fosse la legge. ll legato ex lege verrebbe a concretare un'attribuzione le cui caratteristiche non potrebbero essere mutuate, se non del tutto impropriamente, dalle norme dedicate al legato "volontario": il termine, riferito alla successione legittima a titolo particolare, sarebbe pertanto improprio nota2. Coniato direttamente dalla dottrina tedesca, esso risale ad una concezione della successione legittima quale espressione di una presunta volontà del testatore, come tale molto prossima ad una disposizione frutto dell'autonomia negoziale, seppur presunta, di cui inevitabilmente finisce col condividere mezzi e finalità. Abbandonando tale prospettiva, l'espressione risulta fortemente inappropriata, tenuto conto del contenuto essenzialmente legale della successione. Va notato infatti che il legislatore non ha dato alla figura dignità di istituto unitario, come si trae conferma dal fatto che una specifica disciplina si appunta esclusivamente sul legato testamentario. Del resto, la qualifica " ex lege " ha anzitutto un significato negativo, indicando la carenza di una disposizione negoziale di ultima volontà. Si aggiunga che il sostantivo "legato" ha un significato certamente positivo, indicando una somiglianza con l'omologa figura testamentaria. Il legato di fonte legale non è pertanto tecnicamente un vero legato, condividendo con questo solo l'effetto di produrre un acquisto di un bene o di un credito determinato. Pur tenuto conto di queste condivisibili notazioni, è comunque preferibile accogliere la contraria e del tutto prevalente impostazione nota3.

La dottrina nettamente prevalente ammette infatti la categoria dei legati ex lege, sull'affermata unità sostanziale dell'attribuzione, cui la diversa fonte, testamentaria o legale, non esclude la comune natura di disposizione successoria a titolo particolare.

Ciò che conta, in definitiva, è il titolo particolare della chiamata, indipendentemente dalla fonte della stessa. D'altronde pure l'attribuzione a titolo universale è sempre qualificata come ereditaria quand'anche scaturente dalla legge: nessuno si immagina di denominare in modo diverso chi sia istituito erede in un testamento e chi derivi questa sua qualità dalla chiamata ab intestato. La questione non è meramente classificatoria: una volta guadagnata la sostanza di legato all'attribuzione a titolo particolare promanante dalla legge, risulta possibile applicare ad essa le disposizioni di legge e i principi ricavabili dalla disciplina generale dettata in materia nota4. Vengono così in considerazione, in quanto compatibili, le norme sui legati. Il legato legittimo impone pertanto una attenta attività interpretativa ed il meccanismo dell'applicazione analogica sarà utilizzabile qualora le norme traggano ragione dalla natura della vocazione a titolo particolare o dall'oggetto dell'attribuzione, viceversa non sarà praticabile l'analogia per quelle regole che presuppongono il legato come titolo negoziale, come atto dispositivo.

La nozione di legato ex lege si palesa utile anche sotto un ulteriore profilo che pare essere sfuggito a chi si è occupato del tema: quello cioè di consentire la distinzione tra attribuzioni a titolo particolare introdotte dalla legge e comunque da ambientare nella dinamica del fenomeno della successione ed attribuzioni che, al contrario, vengono effettuate dalla legge jure proprio, senza che cioè si dia successione.

Così riconducibili alla categoria dei legati ex lege sono il diritto di abitazione e di uso spettanti al coniuge superstite (art. 540, II comma, cod.civ.), l'assegno vitalizio spettante al coniuge separato con addebito (art. 585, II comma, cod.civ. e art. 548, II comma, cod.civ.), ovvero al coniuge divorziato (art.3 della Legge 436/78); l'assegno vitalizio spettante ai figli nati fuori dal matrimonio non riconoscibili (art. 580, I comma, cod.civ. e art. 594 cod.civ.) nota5, il subingresso nel contratto di locazione di immobili urbani (artt. 6 e 37 della Legge 392/78) ovvero nei contratti agrari (art. 49 della Legge 203/82).

Altre ipotesi sono di dubbia configurazione. Cosa riferire dell'ipotesi di acquisto coattivo della proprietà ai sensi dell' art.4 della Legge 97/94?

Cosa ancora del diritto del convivente dell'assegnatario alla cessione in proprietà dell'alloggio di edilizia popolare di cui all'art.29 della Legge 513/77?
I quesiti sollecitano l'attenzione dell'interprete in ordine all'eventuale distinzione tra legato ex lege ed acquisto del diritto in esito alla morte che sorga comunque jure proprio in capo al titolare del medesimo, tema sul quale conviene aprire un'autonoma riflessione.

Note

nota1

Cfr. Mengoni, Successioni per causa di morte. Parte speciale: successione legittima, in Tratt.dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo e continuato da Mengoni, vol.XLIII, t.1, Milano, 2000, p.32; da ultimo Bonilini, I legati ( art.649-673), in Comm.cod.civ. diretto da Schlesinger, Milano, 2001, pp. 15 e ss..
top1

nota2

In questo senso Pugliatti, Alcune note sulle successioni legittime, in Annali di Messina, 1931, p.424, a giudizio del quale ci troveremmo di fronte ad un "abuso di linguaggio". Occorre però osservare che anche chi afferma la terminologia inappropriata del legato ex lege, tuttavia ne ammette la inevitabilità. Se infatti da un lato deve rilevarsi che il concetto di legato non può che designare una disposizione negoziale di ultima volontà di un soggetto, dall'altro lato esso assume il significato di designare fattispecie in cui si produce una vocazione a titolo particolare, la cui fonte è la legge stessa. Il legato ex lege si dovrebbe configurare, cioè, non come un legato in senso proprio, ma come un acquisto "simile al legato" (Mengoni, op.cit., p.33).
top2

nota3

In questi casi la diversità del titolo cioè nulla toglie e nulla aggiunge alla struttura, alla sostanza ed agli effetti dell'attribuzione mortis causa a titolo particolare: Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, vol.II, Milano, 1964, p.30; Scuto, Contributo alla teoria dei legati ex lege, in Dir. e giur., 1953, p.241; Santoro Passarelli, La vocazione legale all'eredità, Padova, 1940, p.65; Bianca, Diritto civile, vol.II, Milano, 1985, p.594.
top3

nota4

Secondo il Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, Milano, 1972, p.328, la normativa riguardante il legato si riferirebbe limitata alle successioni testamentarie solo perché è in tale sede che il legato trova la sua normale (ma non esclusiva) fonte.
top4

nota5

V'è chi ha osservato (Carraro, La vocazione legittima alla successione, Padova, 1979, p.64) come in alcuni casi il legato ex lege si aggiunga, per così dire accedendo, ad una posizione ereditaria del beneficiato (così, ad esempio, l'attribuzione del diritto di uso ed abitazione della casa coniugale), mentre in altre ipotesi il legato venga ad esaurire la posizione di costui. Ciò ad esempio avviene per l'assegno vitalizio spettante ai figli naturali non riconoscibili, i quali così vengono liquidati di ogni diritto sull'asse.
top5

Bibliografia

  • BIANCA, Diritto civile, Milano, III, 1985
  • BONILINI, I legati , Milano, Comm. cod. civ. dir. da Schlesinger, 2001
  • CARRARO, La vocazione legittima alla successione, Padova, 1979
  • GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, II, 1964
  • MENGONI, Successioni per causa di morte. Successione legittima, Milano, Tratt. Dir.civ. e comm.,dir. da Cicu e Messineo, 1999
  • MESSINEO, Manuale di diritto commerciale, Milano, III, 1959
  • PUGLIATTI, Alcune note sulle successioni legittime, Annali di Messina, 1931
  • SANTORO PASSARELLI, Vocazione legale all'eredità, Padova, 1940
  • SCUTO, Contributo alla teoriadei legati ex lege, Dir. e Giur., 1953

Prassi collegate

  • Quesito n. 217-2010/C, Legge 1960 n. 1676

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "I legati ex lege"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti