Legati ex lege e acquisti jure proprio connessi alla morte di un soggetto



Non poche difficoltà in concreto può porre la distinzione tra attribuzioni a titolo particolare scaturenti dalla legge (c.d. legati ex lege) ed acquisti di un diritto che la legge attribuisce ad un soggetto jure proprio in conseguenza della morte di una persona. In entrambi i casi infatti il titolo attributivo del diritto è una norma giuridica, non già una fonte negoziale nota1.

Il criterio discretivo potrebbe essere rinvenuto considerando il fenomeno sotto il profilo della dinamica acquisitiva. Il legato è infatti definibile in chiave di disposizione a titolo particolare. Il legatario deve essere considerato come avente causa dal de cuius (quand'anche venisse in considerazione un legato obbligatorio) nell'ambito di un fenomeno avente la consistenza della successione che, come tale, designa il subingresso di un soggetto ad un altro quanto alla titolarità di una situazione giuridica soggettiva. L'acquisto jure proprio procede invece autonomamente: si tratta dell'attribuzione di un diritto che promana dalla legge e viene attribuito ad un soggetto al di fuori di qualsiasi vicenda avente natura successoria nota2. A riprova di ciò vengono spesso in esame situazioni di vantaggio che non facevano capo al de cuius, la cui insorgenza è determinata da una specifica disposizione normativa. Si pensi alle fattispecie di acquisto coattivo della proprietà ai sensi dell'art. 4 della Legge 97/94; al diritto del convivente dell'assegnatario alla cessione in proprietà dell'alloggio di edilizia popolare di cui all'abrogato (in esito alla Legge 23 febbraio 2006, n. 51 ) art. 17 della Legge 179/92. Sicuramente tali situazioni attive maturano in capo ad un determinato soggetto direttamente considerato dalla legge, senza che possa farsi applicazione delle regole proprie della successione a causa di morte (neppure di quelle che regolano la successione a titolo particolare).

In alcune ipotesi anomale di legati ex lege la distinzione può non essere perspicua: si pensi alla successione in favore del coniuge separato al quale la separazione sia stata addebitata (art. 585, II comma, cod.civ. ). E' stato in proposito osservato nota3 come si sia di fronte ad un ampliamento della categoria dei successibili. Ciò tuttavia non toglie che ci si muova pur sempre nell'ambito del fenomeno successorio. Si potrà pertanto ricorrere all'analogia per evocare le norme che si riferiscono alla natura della vocazione, dovendo, al contrario, escludersi l'applicabilità delle regole che postulano la negozialità del titolo acquisitivo. Si pensi alle norme relative all'indegnità a succedere che, come tali, non possono riguardare gli acquisti jure proprio.

Note

nota1

E' appena il caso di rammentare come la nozione di legato ex lege non sia pacifica, essendo stato rilevato come il legato debba essere tipicamente considerato come disposizione indicatrice della volontà testamentaria del de cuius (Pugliatti, Alcune note sulle successioni legittime, in Annali di Messina, 1931, p.424).
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nota

nota2

Così anche Carraro, La vocazione legittima alla successione, Padova, 1979, p.225.
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nota3

Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p.618.
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Bibliografia

  • CARRARO, La vocazione legittima alla successione, Padova, 1979
  • PUGLIATTI, Alcune note sulle successioni legittime, Annali di Messina, 1931

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