Dies a quo del termine prescrizionale annuale di cui all’art. 1495 cod.civ. in tema di vendita. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 11037 del 5 maggio 2017)
In tema di compravendita, l'azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia ex art. 1495 c.c. si prescrive, in ogni caso, nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, e ciò indipendentemente dalla scoperta del vizio.