Legato alternativo



Il legato alternativo consta della disposizione a titolo particolare mortis causa avente ad oggetto una pluralità di prestazioni ovvero l'attribuzione di due o più cose determinate nota1, dedotte in via di alternatività.

Ciò nel senso che l'onerato, all'esito della concentrazione, risulta obbligato ad effettuare una sola prestazione o una sola attribuzione traslativa tra quelle alternativamente già previste dal testatorenota2.

L'art. 665 cod.civ., nel disporre che la facoltà di scelta spetta all'onerato, salvo che il testatore non l'abbia lasciata al legatario ovvero al terzo, non esprime in maniera diretta la definizione di legato alternativo, facendo sostanzialmente rinvio alla disciplina generale dettata in tema di obbligazioni alternative (artt. 1285 e ss. cod. civ.) nota3 .

Il tipo di legato in parola dà luogo in una qualche misura ad un fenomeno di eterodeterminazione del contenuto del negozio testamentario, venendo a rimettere per relationem alla volontà dell'onerato ovvero di un terzo (sia pure nell'ambito di una scelta da operarsi tra due o più cose o prestazioni) l'individuazione dell'oggetto della disposizione a titolo particolare. Si tratta di relatio sostanziale, vale a dire una indubbia eccezione rispetto alla regola della personalità del testamento nota4 .

In esito alla scelta si verifica la c.d. concentrazione, vale a dire la semplificazione dell'obbligazione che fa capo al legato. Da questo punto di vista si può dire sussistente una certa affinità rispetto al legato di genere (art. 664 cod.civ. ). Entrambe le figure corrispondono a legati obbligatori, in quanto postulano, quale operazione prodromica rispetto all'adempimento, un atto di scelta nota5 . L'individuazione nel legato di genere si pone come quel comportamento (che per lo più viene posto in essere dal soggetto obbligato) indispensabile allo scopo di identificare l'oggetto della prestazione. La distinzione tra legato alternativo e legato generico, in teoria assai netta, si fa ancora più difficoltosa se si ammette la possibilità che il primo abbia ad oggetto cose di due generi diversi. E' comunque pur sempre vero che la specificazione riguarda cose che devono essere individuate da un unico genere scegliendo cose di qualità non inferiore alla media (art. 1178 cod.civ. ) mentre la scelta che conduce alla concentrazione, quand'anche da operarsi tra cose appartenenti a generi distinti, è pur sempre una operazione libera, non infrenata da criteri di alcun tipo nota6.

Prescindendo dall'ipotesi specifica, nel legato di genere vengono in esame cose fungibili e sostituibili; nel legato alternativo, al contrario, l'oggetto consiste per lo più in cose eterogenee, che sono prese in considerazione ciascuna per le proprie peculiarità. Non tanto è dato di parlare di una sostituibilità convenzionale (ciò che rieccheggerebbe in una qualche misura il concetto di fungibilità), quanto di una vera e propria libertà di scelta.

Che cosa dire circa il perimento di una delle cose dedotte nel legato alternativo in esito alla morte del testatore?

Non può che verificarsi la automatica concentrazione del legato sull'oggetto rimasto. Si può ipotizzare l'estinzione del legato se il perimento dipende da colpa del legatario e la scelta spetta all'onerato (arg. ex artt. 1288 e 1289 cod.civ. ) nota7.

Per quanto attiene alla facoltà di scelta l'art. 665 cod.civ. prevede la scelta dell'onerato come il caso normale. La scelta rimessa al legatario ovvero al terzo non può che essere il risultato di una espressa disposizione del testatore. E' evidente il collegamento con la fattispecie di cui all'art. 632 cod.civ., norma che si riferisce alla determinazione del legato per arbitrio altrui. La scelta dell'onerato o del terzo che produce la concentrazione nel legato alternativo non è rimessa al prudente arbitrio di tali soggetti: occorre che essa sia effettuata fra le cose o le prestazioni indicati in via alternativa dal testatore nota8 .

La facoltà di scelta si trasmette agli eredi; essa è irrevocabile (art. 666 cod.civ. ).

Note

nota1

Si ritiene che il legato alternativo possa avere ad oggetto anche cose di due generi differenti (Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p. 676; Palazzo, Le successioni, in Tratt.dir.priv. a cura di Iudica-Zatti, vol.II, Milano, 2000, p. 682).
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nota2

In ciò il legato alternativo si distingue dal legato con facoltà alternativa, che si ha in tutte quelle ipotesi in cui il testatore attribuisca al legatario un bene, concedendo però la facoltà all'onerato di consegnare cosa diversa (ma di pari valore) entro un determinato termine: cfr. Caramazza, Delle successioni testamentarie (Artt.587-712), in Comm. teorico-pratico al cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1982, p.422.
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nota3

nota3

Si ritiene infatti che il legato alternativo sia una applicazione dell'obbligazione alternativa su cui si modella la propria disciplina: così Butera, Libro delle successioni per causa di morte e delle donazioni, in Il codice civile italiano commentato, Torino, 1940, p.357 e Trabucchi, voce Legato, in N.mo Dig.it., p.615.
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nota4

Vi è tuttavia concordia nel ritenere che la volontà del testatore di rinviare ad un altro soggetto la individuazione del bene debba risultare dalla scheda testamentaria e non aliunde : Brunelli-Zappulli, Il libro delle successioni e delle donazioni, in Comm.al nuovo cod.civ., Milano, 1951, p.350 e Masi, Dei legati, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1979, p.123.
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nota5

Masi, op.cit..
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nota6

Non occorrono neppure forme particolari per la dichiarazione di scelta, che potrà perciò anche essere desunta da indizi precisi e non equivoci (Giannattasio, Delle successioni: delle successioni testamentarie (Artt.587-712), in Comm.cod.civ., libro II, t.3, Torino, 1980, p.289).
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nota7

Lops, Il legato, in Successioni e donazioni a cura di Rescigno, vol.I, Padova, 1994, p.1049.
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nota8

E' stato prospettato, in analogia rispetto alla prescrizione di cui all'ultimo comma dell'art. 631 cod. civ., la possibilità di fare ricorso al Presidente del Tribunale territorialmente competente ogniqualvolta le persone indicate dalla legge o dal testatore non operino la scelta (Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, vol.II, Milano, 1964, p. 143; Bonilini, I legati, in Comm.cod.civ., diretto da Schlesinger, Milano, 2001, p.381).
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Bibliografia

  • BONILINI, I legati , Milano, Comm. cod. civ. dir. da Schlesinger, 2001
  • BRUNELLI-ZAPPULLI, Il libro delle successioni e donazioni, Milano, Comm. al nuovo cod. civ., 1951
  • BUTERA, Il codice civile italiano commentato secondo l'ordine degli articoli. Libro delle successioni per causa di morte e delle donazioni, Torino, 1940
  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, II, 1982
  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, Novara-Roma, Comm. teor.-prat. cod.civ. dir. De Martino, 1982
  • GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1952
  • GIANNATTASIO, Delle successioni, successioni testamentarie, Torino, Comm.cod.civ., II, 1978
  • LOPS, Il legato, Padova, Successioni e donazioni dir. da Rescigno, I, 1994
  • MASI, Dei legati, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1979
  • PALAZZO, Le successioni, Milano, Tratt.dir.priv. cura Iudica e Zatti , II, 2000
  • TRABUCCHI, Legato (diritto civile), N.mo Dig. it.

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