Perimento della cosa legata



L'art. 673 cod.civ. prescrive l'inefficacia del legato qualora la cosa che ne è l'oggetto sia interamente perita durante la vita del testatore nota1. Ai sensi del II comma della stessa norma, inoltre, si produce estinzione dell'obbligazione dell'onerato se, successivamente alla morte del testatore, la prestazione è divenuta impossibile per causa non imputabile all'onerato medesimo nota2 .

E' il caso di rilevare che, a stretto rigore, il perimento che porta a negare effetto al legato si verifica quando la cosa sia venuta meno successivamente alla morte del testatore. Se infatti si fosse verificata prima, si avrebbe eliminazione della stessa disposizione a titolo particolare nota3 .

Note

nota1

Si precisa, infatti, che in caso di perimento soltanto parziale, il legatario ha diritto a ricevere la parte che non è perita (Giannattasio, Delle successioni: delle successioni testamentarie (Artt.587-712), in Comm.cod.civ., Libro II, t.3, Torino, 1980, p.309).
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nota2

Come condivisibilmente rilevato (Masi, Dei legati, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1979, p.157 e Perego, I legati, in Tratt.dir.priv., diretto da Rescigno, vol.VI, Torino, 1982, p.243), questa disposizione non è che un'applicazione del principio generale della responsabilità nelle obbligazioni enunciato dall'art.1218 cod.civ. .
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nota3

Analogamente Masi, op.cit..
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Bibliografia

  • GIANNATTASIO, Delle successioni, successioni testamentarie, Torino, Comm.cod.civ., II, 1978
  • MASI, Dei legati, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1979
  • MONDELLO, Legato, Enc.dir., XXIII, 1973
  • PEREGO, I legati, Torino, Tratt. Dir. priv., VI, 1982

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