Gli artt.
664 e ss. cod.civ. assumono in considerazione una serie variegata di eventualità che si riflettono in maniera differente sulle concrete modalità di prestazione del legato.
La prima delle riferite norme si occupa dell'adempimento del
legato di cosa generica; l'
art.665 cod.civ. assume invece in considerazione
la scelta della cosa oggetto della disposizione che ne preveda più d'una alternativamente. Il successivo
art.666 cod. civ., nel riferirsi tanto alla prima, quanto alla seconda eventualità (sia cioè al caso del legato di cosa generica, sia a quello alternativo) disciplina la trasmissione della facoltà di scelta della cosa all'erede dell'onerato.
L'
art.667 cod.civ. disciplina la sorte delle
accessioni della cosa legata, mentre l'
art.668 cod.civ. riguarda i
pesi di cui fosse eventualmente gravata la cosa legata. Il susseguente
art.669 cod.civ. regola
i frutti del bene oggetto del lascito a titolo particolare, mentre l'
art.670 cod.civ. contiene prescrizioni relative al
legato di prestazioni periodiche. L'
art.671 cod.civ. contempla i
limiti entro i quali il legato è tenutaprio a far fronte agli oneri impostigli, mentre l'
art.672 cod.civ. regola
le spese necessarie alla prestazione del legato. Infine l'
art.673 cod.civ. si riferisce al
perimento della cosa legata ed all'impossibilità della prestazione a carico dell'onerato.