Legati tipici e atipici




Il codice civile annovera una notevole serie di legati che, in quanto assunti in espressa considerazione dalla legge, possono essere considerati come tipici. Accanto ad essi gli interpreti hanno ricavato ulteriori ipotesi che, in base agli insegnamenti della prassi, danno vita a fattispecie atipiche: si pensi al legato di contratto o, ancora ai legati che assumano ad oggetto una complessità di rapporti (eredità, azienda, universalità).

Nel corso della disamina che segue, verranno analizzati il legato di cosa altrui (art. 651 cod.civ.), di cui costituisce sottospecie il legato di cosa appartenente soltanto in parte al testatore (art.652 cod.civ.) o appartenente al legatario (art.656 cod.civ.); il legato di usufrutto successivo (art.698 cod.civ.); il legato di genere (art. 653 cod. civ.); quello di cosa non esistente nell'asse (sia o meno generica: art.654 cod.civ.); il legato di cosa da prendersi da certo luogo (art.655 cod.civ.); il legato di credito e quello di liberazione da debito (art.658 cod.civ.); il legato di debito e quello in favore del creditore (art.659 cod.civ.); il legato alternativo (art.665 cod.civ.) e quello con facoltà alternativa, non previsto in maniera espressa dalla legge. Altrettanta carenza di previsione riguarda il legato di contratto, parimenti ammissibile come figura generale, conoscendo la legge fattispecie particolari in materia di locazione e di affitto. Ancora ci occuperemo del legato avente ad oggetto prestazioni periodiche (art.670 cod.civ.) e, in tale ambito, di quello alimentare (art.660 cod.civ.), di quello di mantenimento, di rendita vitalizia e di rendita perpetua. Notevole rilevanza è inoltre mettere a fuoco il tema del legato in relazione alla posizione del legittimario. Così verrà approfondito il tema del legato in sostituzione di legittima (art.551 cod.civ.), del legato con diritto al supplemento (ultima parte II comma art.551 cod.civ.) e di quello in conto di legittima (art.552 cod.civ.).

Completano il quadro d'insieme il riferimento al legato remuneratorio (art.632 cod.civ. ) e quello deducente oggetti complessi (si ponga mente all'azienda, all'eredità, ad una universalità).

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