Frutti della cosa legata



Ai sensi dell'art. 669 cod.civ. ogniqualvolta l'oggetto del legato è costituito da un bene fruttifero che sia appartenuto al testatore al tempo della sua morte, i frutti o gli interessi sono dovuti al legatario da tale momento.

Se ne ricava, a contrario, che i frutti civili o naturali maturati nel tempo precedente al venir meno del testatore e non ancora riscossi spettino all'erede nota1. Per quanto invece attiene ai frutti che siano stati riscossi anticipatamente (si pensi a canoni di locazione il cui pagamento sia previsto in via anticipata rispetto al periodo al quale sono imputabili) è da ritenere che spettino al legatario, quanto meno a far tempo dalla morte del de cuius.

Cosa riferire dell'ipotesi in cui l'erede onerato non abbia la materiale disponibilità della cosa fruttifera legata? E' stato al riguardo deciso che incomba in ogni caso sull'erede l'onere di corrispondere al legatario i frutti della cosa, vantando il primo il diritto di ripetere i frutti dal possessore della res, secondo le regole (art.535 cod.civ. apri ) sul possesso (Cass. Civ. Sez. II, 4329/79 ). Ancora: quid juris per il caso in cui l'erede, ignorando la disposizione testamentaria a titolo particolare, abbia mantenuto il possesso della cosa fruttifera legata? Tra gli interpreti è stata proposta al riguardo l'applicazione dell'art.1148 cod.civ. , cui seguirebbe l'irripetibilità dei frutti percepiti nel tempo intercorrente tra l'apertura della successione e la domanda giudiziale nota2.

Se la disposizione a titolo particolare ha ad oggetto non già la proprietà, bensì altro diritto reale (usufrutto, enfiteusi) è stata proposta l'adozione di criteri fondati sulle norme appropriatamente dedicate (cfr. gli artt. 984 e 959 cod.civ.) nota3.

Il II comma della norma in esame assume in considerazione l'eventualità in cui la cosa legata appartenga all'onerato o a un terzo, oppure che si tratti di cosa determinata per genere o quantità. In tali casi i frutti o gli interessi sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno in cui la prestazione del legato è stata promessa, salvo che il testatore abbia diversamente disposto. La ratio della disposizione si può agevolmente intendere: quando l'oggetto del legato è di proprietà di un terzo ovvero deve essere specificato o separato, certamente non si può dire che vi sia stata una fruttuosità che debba in qualche modo essere riversata a favore del legatario. Ne segue che i frutti siano dovuti soltanto a far tempo dalla richiesta ufficiale da parte di costui di venire in possesso di quanto legatogli.

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Note

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Masi, Dei legati, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1979, p.140. Più in generale reputa detti frutti spettino all'onerato Giannattasio, Delle successioni: delle successioni testamentarie (Artt.587-712), in Comm.cod.civ., libro II, t.3, Torino, 1980, p.295.
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nota2

Bonilini, I legati, in Comm.cod.civ., diretto da Schlesinger, Milano, 2001, p.416
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nota3

Masi, op.cit. p.140.
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Bibliografia

  • BONILINI, I legati , Milano, Comm. cod. civ. dir. da Schlesinger, 2001
  • GIANNATTASIO, Delle successioni, successioni testamentarie, Torino, Comm.cod.civ., II, 1978
  • MASI, Dei legati, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1979

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