Legato a favore di persona scelta dall'onerato o dal terzo



L'art. 631 cod. civ. considera nulla la disposizione testamentaria per il cui tramite si fa dipendere dall'arbitrio del terzo l'indicazione dell'erede o del legatario ovvero la determinazione della quota di eredità.

Il II comma della norma, fa invece salva la disposizione a titolo particolare in favore di persona da scegliersi dall'onerato o da un terzo tra più persone determinate dal testatore o appartenenti a famiglie o categorie di persone da lui determinate, come pure la disposizione a titolo particolare a favore di uno tra più enti determinati del pari dal testatore. Se sono indicate più persone in modo alternativo e non è stabilito chi deve fare la scelta, questa si considera lasciata all'onerato.

Viene infine previsto, nel caso in cui l'onerato o il terzo non possa o non voglia fare la scelta, che essa venga effettuata con decreto dal presidente del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, dopo avere assunto le opportune informazioni (Cass. Civ., 5934/78 ).

Secondo l'opinione prevalente nota1, la norma è ispirata al principio di personalità del testamento, di cui costituisce una deroga limitata: l'individuazione dell'erede non può non essere frutto della volontà del testatore. Ogni rinvio ad una diversa fonte determinativa cagionerebbe la nullità della disposizione nota2 . La rimessione ad un terzo (dunque per relationem ) della determinazione del beneficiario può riguardare unicamente una disposizione di rango minore, quale il legato (che non implica l'assunzione della qualità di prosecutore della personalità del defunto e l'assunzione pro quota dei rapporti attivi e passivi già facenti capo al medesimo) nota3 .

Sembra pertanto che il testatore possa validamente disporre che un determinato bene dovrà essere consegnato dall'erede ad una delle persone di una certa famiglia. Non è possibile invece stabilire che Caio, nipote ex fratre del disponente sia istituito erede per la metà, dovendo la residua metà essere attribuita all'ulteriore coerede che dovesse essere scelto in un determinato ambito da Caio medesimo (l'erede istituito). Ammissibile invece sarebbe da parte del testatore attribuire all'erede Caio il compito di scegliere il soggetto destinatario del lascito a titolo di legato (Cass. Civ. Sez. II, 2228/79 ).

La norma qui in esame è stata reputata di stretta interpretazione, non potendo pertanto applicarsi all'ipotesi in cui sia stato conferito all'esecutore testamentario l'incarico di determinare a suo piacimento il mutamento dei soggetti beneficiari già contemplati nel testamento (Cass. Civ., 3082/93 ).

Quanto alla regola di cui al II comma della norma in esame, non si richiede che gli enti tra i quali occorre scegliere quello attributario del lascito debbano essere nominativamente indicati: è stata ritenuta sufficiente la specificazione delle caratteristiche di essi (Cass. Civ., 12132/92 ).

La designazione del legatario può dunque scaturire da un procedimento le cui tappe possono essere scandite come segue:

  1. l'attribuzione del lascito (necessariamente specificato);
  2. la selezione da parte del testatore dei soggetti mediante l'indicazione nel testamento di un criterio, con la correlativa attribuzione ad un terzo del potere di determinazione;
  3. l'esercizio del potere di scelta da parte del terzo. Per quanto attiene alla latitudine dei poteri di quest'ultimo, si ritiene che la selezione possa essere operata, sempre nel rispetto dei criteri assegnati dal disponente, anche secondo il mero arbitrio nota4.

Che cosa dire del caso in cui il testatore designi il beneficiario sottoponendo l'attribuzione dei beni ereditari al gradimento ovvero all'approvazione di un terzo ( Titius heres esto, si Caius voluerit )?

La dottrina ricollega l'ipotesi a quella di cui al II comma dell'art. 631 cod.civ. nota5. Secondo un'opinione nota6 la validità dell'istituzione d'erede si dovrebbe ricavare dall'art. 634 cod.civ. : la natura meramente potestativa della condizione consentirebbe di reputare la stessa come non apposta nota7. Appare preferibile aderire alla tesi contraria: fa difetto, nell'ipotesi, l'espressione da parte del testatore di un'indicazione definitiva e sicura nota8 . In definitiva la scelta dell'erede spetterebbe al terzo, in aperto contrasto con la regola posta dal I comma dell'art. 631 cod.civ.. E' stata ritenuta contraria al detto principio (nonché a quello di cui all'art. 634 cod.civ. in materia di condizione impossibile o illecita), la chiamata ereditaria subordinata alla condizione il cui evento consisteva nell'aggiunta del cognome del testatore al proprio entro un certo termine con la previsione che, mancando detto evento, l'eredità sarebbe stata devoluta allo Stato (Cass. Civ. Sez. II, 1928/82 ) nota9 .

Note

nota1

Si veda Di Pace, Il negozio per relationem, Torino, 1940, p.44; Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1952, p.479.
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nota2

Caramazza, Delle successioni testamentarie (Artt.587-712), in Comm.teorico-pratico, diretto da De Martino, Novara, 1981, p.244.
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nota3

Bernardi, La disposizione testamentaria rimessa all'arbitrio altrui, in Le successioni testamentarie, a cura di Bianca, in Giur.sist.civ. e comm., diretta da Bigiavi, Torino, 1983, p. 79. Per terzo deve intendersi un soggetto diverso dall'onerato e dai possibili beneficiari della disposizione. E' evidente che tanto il terzo quanto l'onerato (ai quali sia stato attribuito il potere di effettuare la scelta) rivestiranno la figura dell'arbitratore, di cui dunque eserciteranno i poteri (Ghezzi, Legato per remunerazione di servizi resi, in Riv. trim. di dir. civ. e proc., 1961, p. 814).
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nota4

Gangi, op.cit., p. 482, Azzariti, Le successioni e le donazioni. Libro II del Codice civile, Napoli, 1982, p.458.
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nota5

Capozzi, Successioni e donazioni, t.1, Milano, 1982, p. 411.
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nota6

Allara, Il testamento, Padova, 1936, p. 133.
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nota7

Di questo avviso Giampiccolo, Il contenuto atipico del testamento, Milano, 1954, p. 133 e Bernardi, op.cit., p. 85.
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nota8

Conformi Cicu, T estamento, Milano, 1951, p. 193 e Azzariti, op.cit., p. 455.
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nota9

In questo caso infatti l'avverarsi della condizione (l'aggiunta di un cognome al proprio) potrebbe configurarsi come dipendente dall'arbitrio dello Stato.
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Bibliografia

  • ALLARA, Il testamento: il testatore: la volontà testamentaria e la sua manifestazione, Padova, 1936
  • AZZARITI, Le successioni e le donazioni: Libro secondo del Codice Civile, Padova, 1982
  • BERNARDI, La disposizioni testamentarie rimessa all'arbitrio altrui, Torino, Giur.sist.civ.comm. diretto da Bigiavi, 1983
  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, II, 1982
  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, artt. 587-712, Roma, Comm. teor-prat. del c.c, dir. da De Martino, 1973
  • CICU, Testamento, Milano, 1951
  • DI PACE, Il negozio per relationem, Torino, 1940
  • GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1952
  • GHEZZI, Legato per remunerazione di servizi resi, Riv.trim.dir. e proc. civ., 1961
  • GIAMPICCOLO, Il contenuto atipico del testamento contributo ad una teoria dell'atto di ultima volontà, Milano, 1954


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