Codice Civile art. 631


DISPOSIZIONI RIMESSE ALL'ARBITRIO DEL TERZO

1. E' nulla ogni disposizione testamentaria con la quale si fa dipendere dall' arbitrio di un terzo l' indicazione dell' erede o del legatario, ovvero la determinazione della quota di eredità.
2. Tuttavia è valida la disposizione a titolo particolare in favore di persona da scegliersi dall' onerato o da un terzo tra più persone determinate dal testatore o appartenenti a famiglie o categorie di persone da lui determinate, ed è pure valida la disposizione a titolo particolare a favore di uno tra più enti determinati del pari dal testatore. Se sono indicate più persone in modo alternativo e non è stabilito chi deve fare la scelta, questa si considera lasciata all' onerato.
3. Se l' onerato o il terzo non può o non vuole fare la scelta, questa è fatta con decreto dal presidente del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, dopo avere assunto le opportune informazioni.

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