Legato remuneratorio



Il II comma dell'art. 632 cod.civ. prevede la validità del c.d. legato remuneratorio, che ricorre quando il lascito viene fatto per ricompensare un soggetto per i servizi prestati al testatore, "anche se non ne sia indicato l'oggetto o la quantità". Ad esempio Tizio, dopo aver istituito erede il nipote Caio dispone che quest'ultimo debba versare una somma di danaro nella misura che crederà opportuna a Mevia, in considerazione dell'assistenza prestatagli.

Appare evidente che il più ampio tema nel quale si iscrive la disposizione è quello dell'arbitraggio nel negozio testamentario, ponendosi come specificazione della più generale regola di cui al I comma della stessa norma, ai sensi della quale è nullo il lascito che rimette al mero arbitrio dell'onerato o di un terzo la determinazione dell'oggetto o la quantità del legato. Nel caso in esame tuttavia non esiste questo pericolo: l'entità dei servizi resi costituisce infatti il parametro in base al quale l'onerato ha la possibilità di effettuare la determinazione nota1 .

In altri termini il legato è riconducibile anche sotto l'aspetto della determinazione dell'oggetto, sia pure sotto un profilo meramente quantitativo, alla volontà del testatore. L'onerato provvederà semplicemente a rifinire, a meglio specificare tale volontà effettuando la determinazione finale.

Che cosa dire dell'ipotesi in cui quest'ultima fosse effettuata in modo palesemente non conforme alle direttive (si pensi all'erogazione di una somma irrisoria a fronte dell'assistenza prestata per lungo tempo nel corso di una penosa malattia)? Vale anche in questo caso quanto già specificato in sede di disamina del I comma dell'art. 632 cod.civ.: sarà possibile applicare le regole di cui agli artt. 1286 , 1287 e 1349 cod.civ.. Quanto al differente caso in cui la disposizione testamentaria portante il legato remuneratorio fosse viziata da errore afferente al motivo (es.: il testatore ha reputato per errore che il legatario gli abbia prestato un certo servigio che tuttavia non gli aveva in effetti reso) si reputa che la relativa disposizione sia annullabile ai sensi del II comma dell'art. 624 cod.civ., norma che conferisce importanza all'errore sul motivo nota2 .

Note

nota1

Caramazza, Delle successioni testamentarie (Artt.587-712), in Comm. teorico-pratico al cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1982, p.249.
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nota2

Ghezzi, Legato per remunerazione di servizi resi, in Riv. trim. di dir. proc. civ., 1961, p.812.
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Bibliografia

  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, Novara-Roma, Comm.teorico-pratico al cod.civ.dir.da De Martino, 1983
  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, artt. 587-712, Roma, Comm. teor-prat. del c.c, dir. da De Martino, 1973
  • GHEZZI, Legato per remunerazione di servizi resi, Riv.trim.dir. e proc. civ., 1961

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