Ammissibilità del testamento per relationem



Il fenomeno c.d. del testamento per relationem ha a che fare sia con il tema della forma, sia con quello dell'oggetto della disposizione. Il problema rientra in quello, più generale, dei limiti di ammissibilità della relatio nei negozi formali, dei quali il testamento è indubbiamente un caso assai peculiare.

In via del tutto generale non può che essere respinta, sulla scorta della considerazione del principio di personalità, l'idea di un testamento genericamente per relationem, inteso come veicolo di una disposizione che faccia rinvio a fonti esterne di determinazione del contenuto dell'istituzione d'erede o del legato nota1.

L'ordinamento prevede una disciplina del fenomeno in tema di contratto in genere (art. 1349 cod.civ. ) con esclusivo riferimento alla possibilità della determinazione dell'oggetto del contratto rimessa ad un terzo (c.d. arbitratore).

La materia testamentaria è tuttavia connotata da margini assai più contenuti di ammissibilità del rinvio a fonti di determinazione esterna nota2. In linea di principio è infatti nulla ogni disposizione fatta a favore di persona che sia indicata in modo da non poter essere determinata (art. 628 cod.civ.) nota3.

Gli artt. 629 , 630 , 631 , 632 cod.civ. contengono tuttavia alcune prescrizioni volte ad assicurare la validità, sotto il profilo della determinatezza o della determinabilità dei lasciti testamentari.

Le disposizioni a favore dell'anima sono valide quando siano determinati i beni o possa essere determinata la somma da impiegarsi a tale fine (I comma art. 629 cod.civ.).

Ai sensi dell'art. 630 cod.civ. le disposizioni a favore dei poveri e altre simili, espresse genericamente, senza che si determini l'uso o il pubblico istituto a cui beneficio sono fatte, si intendono fatte in favore dei poveri del luogo in cui il testatore aveva il domicilio al tempo della sua morte.

Risulta inoltre possibile rimettere ad un terzo unicamente la determinazione del beneficiario, della quota d'eredità o dell'oggetto del legato (artt. 631 e 632 cod.civ.).

L'art. 632 cod.civ. nel disporre la nullità della disposizione che lascia al mero arbitrio dell'onerato o di un terzo di determinare l'oggetto o la quantità del legato, fa salvi i legati fatti a titolo di rimunerazione per i servizi prestati al testatore, anche se non ne sia indicato l'oggetto o la quantità.

La dottrina ha cercato di individuare alcune regole generali in proposito di rinvio a fonti esterne al testamento.

Anzitutto (ma si tratta di una regola assolutamente generale) la relazione al dato extratestuale non deve essere spinta fino al punto da risolversi nella indeterminabilità: al riguardo occorre fare i conti con quanto si evince dall'art.1346 cod.civ., norma ai sensi della quale l'oggetto del contratto deve essere determinato o, quantomeno, determinabile nota4.

In secondo luogo, più specificamente, la determinazione per relationem deve conciliarsi con il formalismo proprio di ogni specie di atto. Nel caso del testamento la rigorosità dell'aspetto formale assume una consistenza tale da non consentire larghi margini di manovra nota5.

Salva l'apposita disamina che verrà condotta sul punto relativamente alle prescrizioni di cui agli artt. 631 e 632 cod.civ. (che configurano delle ipotesi di vera e propria relatio sostanziale eccezionalmente consentita nota6), è qui possibile esclusivamente far cenno delle conseguenze che l'adozione di un determinato formalismo testamentario può sortire in relazione al problema dell'eterodeterminazione dell'oggetto ovvero del soggetto della disposizione.

Nel caso del testamento olografo, il contenuto della volizione del testatore non può non essere investito dei requisiti propri di tale forma intesi come olografia testamentaria (non si potrebbe ritenere soddisfatto l'onere formale qualora si pretendesse di rinvenire alcuni elementi essenziali in un documento valevole come proposta contrattuale, sia pure scritta di pugno, datata e sottoscritta dal soggetto).

Ancor più stringenti i requisiti afferenti al contenuto del testamento pubblico: la funzione notarile di recepimento della volontà che il testatore deve dichiarare alla presenza dei testimoni al notaio impedisce radicalmente la configurabilità di dichiarazioni per relationem, a meno di non limitarne la portata a semplici indicazioni di natura assolutamente accessoria.

Per quanto infine attiene al testamento segreto non può invece essere esclusa la possibilità che la scheda testamentaria (la quale, si noti, ben potrebbe essere confezionata anche da un soggetto diverso dal testatore) faccia rinvio per quanto attiene al concreto contenuto delle disposizioni, ad elementi extratestuali quali altri documenti, pur quando fossero stati formati da altri. In questa ipotesi occorrerà che queste risultanze documentali siano allegate o comunque contenute nell'involto destinato ad essere ricevuto in custodia dal notaio. Il tutto dovrà inoltre riportare le sottoscrizioni di cui al I comma dell'art. 604 cod.civ., ovvero, in alternativa, le dichiarazioni e le menzioni di cui al II comma della stessa norma.

Note

nota1

Così Trabucchi, Istituzioni di diritto civile, Padova, 1991, p.786. Si ha infatti un testamento per relationem quando il testatore non esprime una volontà autosufficiente, compiendo rinvio ( relatio ) ad una fonte esterna per la determinazione del contenuto.
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nota2

A questo proposito è necessario distinguere i casi in cui il testatore si limita a fare riferimento a fatti o circostanze che possono essere facilmente accertate quanto alla verificazione (nel qual caso si parla di relatio formale), dai casi in cui il rinvio si intende fatto alla volontà di un altro soggetto incaricato dal testatore ad effettuare la scelta dell'oggetto del lascito o della persona del successore (ipotesi in cui si parla di relatio sostanziale). Mentre la prima risulta sicuramente ammissibile, dal momento che il testatore anzichè determinare completamente il contenuto del testamento si limita ad indicare un elemento fattuale esterno, la relatio sostanziale invece contrasta con il principio di personalità del testamento. Essa richiede infatti l'intervento volitivo di un soggetto diverso dal testatore, ed è consentita entro le tassative ipotesi previste dalla legge (cfr. Baralis, Il testamento per relationem, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol.I, Padova, 1994, p.967).
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nota3

Ciò conferma che anche in tema di relatio formale è necessario che il rinvio sia tale da garantire il rispetto del carattere di determinabilità dell'oggetto e del soggetto, pena la nullità della disposizione testamentaria (Caramazza, Delle successioni testamentarie, in Comm.teorico-pratico al cod.civ., dir. da De Martino, Novara-Roma, 1982, p.235).
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nota4

In questo senso Capozzi, Successioni e donazioni, t.1, Milano, 1983, p.414.
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nota5

Analogamente Trimarchi, Istituzioni di diritto privato, Milano, 1986, p.906 e Bonilini, Nozioni di diritto ereditario, Torino, 1986, p.106.
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nota6

Capozzi, cit., p.416. A queste ipotesi di relatio sostanziale che la dottrina reputa consentite (Forchielli, Della divisione, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1978, p.189; Mengoni, La divisione testamentaria, Milano, 1950, p.166; Burdese, La divisione ereditaria, in Tratt.dir.civ.it., dir. da Vassalli, Torino, 1980, p.136) si è soliti aggiungere anche la divisione rimessa alla volontà del terzo prevista dall'art.733, II comma cod.civ.. L'atto di divisione operato dal terzo riempie sostanzialmente un vuoto intenzionalmente lasciato dal testatore: anche in questo caso il nostro ordinamento ha concesso la possibilità di affidare ad una volontà esterna (quella del terzo, che assume il ruolo di arbitratore) il compito di integrare la volontà del testatore, predisponendo un progetto di divisione dei beni del de cuius.
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Bibliografia

  • BARALIS, Il testamento per relationem, Padova, Successioni e donazioni di Rescigno, I, 1994
  • BONILINI, Nozioni di diritto ereditario, Torino, 1986
  • BURDESE, La divisione ereditaria, Torino, vol. XX, 1980
  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 1983
  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, artt. 587-712, Roma, Comm. teor-prat. del c.c, dir. da De Martino, 1973
  • FORCHIELLI, ANGELONI, Della divisione (Artt. 713-768), Bologna-Roma, Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, vol. XXXVIII, 2000
  • MENGONI, La divisione testamentaria, Milano, 1950
  • TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, Padova, 1991
  • TRIMARCHI, Istituzioni di diritto privato, Milano, 1991

Prassi collegate

  • Quesito n. 72-2015/A, Spagna (Paesi Baschi) successioni: relatio testamentaria e diritti dei legittimari
  • Quesito n. 163-2014/C, Interpretazione del testamento ed esecutore testamentario

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