Trasmissione della facoltà di scelta tra le cose generiche oggetto del legato



Ai sensi dell'art.666 cod.civ. viene rimessa all'erede dell'obbligato la facoltà di scelta da compiersi relativamente alle cose generiche oggetto del legato (art.664 cod.civ. ) ovvero a quella oggetto del legato alternativo (art.665 cod.civ. )nota1. Cosa dire del caso in cui gli eredi siano più d'uno? Il problema è costituito dall'eventualità in cui tra essi non si registri un atteggiamento concorde. A fronte dell'opinione secondo la quale prevarrebbe il parere della maggioranza, si registra quella secondo la quale la divergenza dovrebbe essere sciolta in esito all'intervento dell'autorità giudiziaria nota2.

La disposizione viene a disciplinare il caso in cui, venuto meno l'erede onerato o il legatario al quale era stato imposto il sublegato (o legato in sottordine) di cosa generica o di cosa alternativa, vi subentri l'erede. Essa ha quale termine di riferimento l'impossibilità di operare la scelta, non già l'eventuale rifiuto di compierla, condotta da qualificarsi sicuramente in chiave di inadempimento da parte dell'onerato nota3.

L'ultimo comma della norma in esame conclude nel senso dell'irretrattabilità della scelta, una volta che questa sia stata fatta. Al riguardo giova sottolineare che, qualora si reputi la scelta avere natura di atto recettizio, sarà conseguentemente possibile una revoca nel tempo che precede la comunicazione al legatario nota4.

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Note

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Nel caso del legato obbligatorio dovrebbe farsi riferimento più appropriatamente non tanto ad una scelta delle cose che ne costituiscono l'oggetto, quanto alle operazioni materiali di pesatura, misurazione, etc., fermo restando il principio generale onde l'obbligato non può fare consegna di cose generiche che siano di qualità inferiore alla media (art.1178 cod.civ.).
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nota2

Nel primo senso Caramazza, Delle Successioni testamentarie (Artt.587-712), in Comm. teorico-pratico al cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1982, p.424; nel secondo Masi, Dei legati, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1979, p.126.
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nota3

Masi, op.cit., p.125.
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nota4

Giannattasio, Delle successioni: delle successioni testamentarie (Artt.587-712), in Comm.cod.civ., Libro II, t.3, Torino, 1980, p.290.
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Bibliografia

  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, Novara-Roma, Comm. teor.-prat. cod.civ. dir. De Martino, 1982
  • GIANNATTASIO, Delle successioni, successioni testamentarie, Torino, Comm.cod.civ., II, 1978
  • MASI, Dei legati, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1979

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