Legato di cosa generica



Il legato può avere ad oggetto una cosa determinata soltanto nel suo genere. Il codice civile assume in considerazione l'ipotesi nell'ambito di due distinte disposizioni. Ai sensi dell'art. 653 cod.civ. si deve considerare valido il legato di cosa generica, "anche se nessuna ve n'era nel patrimonio del testatore al tempo del testamento e nessuna se ne trova al tempo della morte". Il successivo art. 654 cod.civ. subordina l'efficacia del legato di cose da prendersi da certo luogo al fatto che le stesse vi si trovano, e per la parte che vi si trova. Il lascito esplica tuttavia i propri effetti per l'intero quando, alla morte del testatore, le cose non vi si trovano, in tutto o in parte, perché erano state rimosse temporaneamente dal luogo in cui di solito erano custodite.

Le due ipotesi saranno oggetto di distinta analisi. Ciò che conta in questa sede è sottolineare che, sia quando l'onerato rinviene le cose generiche nell'asse ereditario, sia quando, pur non rinvenendole, è tenuto a procurarsele allo scopo di adempiere ai propri obblighi, viene in considerazione un'attività di scelta. Non si tratta di determinare l'oggetto del legato (dunque non dovrebbe darsi arbitraggio) ma, assai più semplicemente, di porre in essere quelle operazioni di individuazione (separazione, misurazione, etc.) in relazione alle quali tuttavia viene a svolgere un ruolo di non poca rilevanza la regola speciale di cui all'art. 664 cod.civ. nota1. Ai sensi di detta norma la scelta, quando dal testatore non è affidata al legatario o a un terzo, spetta all'onerato. Costui, in applicazione della più generale regola di cui all'art. 1178 cod.civ. , è obbligato a dar cose di qualità non inferiore alla media.

Il II comma dell'art. 664 cod.civ. prevede anche l'ipotesi in cui la scelta sia stata rimessa dal testatore al legatario o a un terzo: questi dovranno scegliere una cosa di media qualità. Tuttavia se cose del genere indicato si trovano nell'eredità, il legatario può scegliere la migliore. Qualora il terzo non possa o non voglia fare la scelta, questa è fatta a norma del III comma dell'art. 631 cod. civ. nota2.

Note

nota1

Il legato di genere infatti ha infatti già un proprio oggetto, cioè la cosa assunta in considerazione per la sua appartenenza ad un determinato genus e perciò successivamente individuabile per mezzo dell'atto di scelta. Per questo motivo il genere deve essere sempre già determinato, affinché la disposizione non rimanga affidata all'assoluto arbitrio dell'onerato (Gangi, I legati nel diritto civile italiano, Padova, 1933, vol. I, p.110; Brunelli-Zappulli, Il libro delle successioni e donazioni, in Milano, 1940, p.396 e Azzariti-Martinez, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1982, p.523).
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nota2

Cfr. Masi, Dei legati, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1979, p.117.
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Bibliografia

  • BRUNELLI-ZAPPULLI, Il libro delle successioni e donazioni, Milano, Comm. al nuovo cod. civ., 1951
  • F.S. AZZARITI - MARTINEZ - G.AZZARITI, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979
  • GANGI, I legati nel diritto civile italiano, Padova, 1933
  • MASI, Dei legati, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1979

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