Spese per la prestazione del legato



L'art. 672 cod.civ. prescrive che le spese per la prestazione del legato siano a carico dell'onerato. Queste spese possono essere individuate negli esborsi relativi alle operazioni necessarie per provvedere alla consegna (si pensi alla pesatura ovvero alla numerazione, alla misurazione delle cose di genere, al successivo imballo ed al trasporto delle stesse; alle spese necessarie per provvedere all'acquisizione del bene altrui oggetto della disposizione).

Nell'ipotesi in cui occorra procedere alla divisione di un bene di cui l'onerato sia comproprietario unitamente ad altri, è stato sostenuto che le medesime debbano essere invece sopportate dal legatario. Ciò perchè l'onerato è ordinariamente tenuto a prestare la cosa nello stato in cui si trova al momento della morte del testatore (art. 667 cod. civ.) nota1. E' chiaro che, da questo punto di vista, occorrerà comprendere con attenzione l'intento del testatore, che ben potrebbe aver voluto assicurare al beneficiario l'esito dell'operazione divisionale.

Cosa riferire relativamente al pagamento delle imposte connesse all'apertura della successione? Il peso relativamente al lascito e proporzionalmente a questo incomberà sul legatario, ferma restando la solidarietà con l'erede disposta a favore dell'erario nota2. Va chiarito tuttavia che il valore dei legati va tenuto distinto, ai fini del calcolo dell'imponibile sul quale computare l'imposta di successione, da quello dei beni ereditari. Dunque gli eredi, ai fini del relativo computo, da un lato detraggono il peso delle eventuali passività, ma dall'altro non incrementano il valore della massa ereditaria con quello dei legati (Cass. Civ., Sez. V, 8195/11).

Occorre da ultimo rilevare come la disposizione qui in esame possieda natura dispositiva. Non infrequente è la predisposizione ad opera del testatore di apposita clausola volta a disciplinare gli aspetti relativi all'individuazione dei soggetti a carico dei quali debbano essere poste le spese qui in considerazione.

Note

nota1

Masi, Dei legati (Artt.649-673), Comm.cod. civ . a cura di Scialoja-Branca , Bologna-Roma, 1979, p. 144.
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nota2

Perego, I legati, in Tratt.dir. priv. diretto da Rescigno, vol.VI, Torino, 1997, p. 240.
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Bibliografia

  • MASI, Dei legati, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1979
  • PEREGO, I legati, Torino, Tratt. Dir. priv., VI, 1982

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