Responsabilità del legatario a carico del quale è stato posto il (sub)legato



Il sublegato si pone indiscutibilmente come una limitazione del contenuto economico della disposizione a titolo particolare volta a beneficiare il legatario che, tuttavia, ben può dirsi obbligato nei limiti di cui all'art. 671 cod.civ. . La norma, come è noto, prevede che quest'ultimo sia tenuto a far fronte ai pesi impostigli dal testatore entro i limiti del valore della cosa legata.

Cosa riferire circa il tempo al quale ancorare la valutazione del valore dei lasciti? E' chiaro infatti che la risposta all'interrogativo è in grado di influenzare la questione della responsabilità del legatario. Prevale al riguardo l'opinione che essa debba venir compiuta nel tempo in cui viene adempiuto l'obbligo scaturente dal sublegato nota1

Cosa poi riferire a proposito delle variazioni che potrebbero intervenire relativamente al periodo di esecuzione delle prestazioni periodiche oggetto del sublegato? Si ponga mente al peso di una rendita vitalizia imposto al legatario. Come fare a stabilire se l'onere economico imposto a quest'ultimo supera il valore della cosa legatagli? Tra gli interpreti, con speciale riferimento all'andamento del fenomeno inflattivo ed alle conseguenze sul contenuto economico delle attribuzioni, è stata ipotizzata l'applicabilità in via analogica della norma di cui al II comma dell'art.673 cod.civ. apri. In definitiva l'obbligazione facente capo al legatario si estinguerebbe a cagione dell'impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile nota2 .

E' chiaro, infine, che l'onere del sublegato posto a carico del legatario rinunziante, in difetto di eventuale accrescimento, non potrà che gravare sull'erede ai sensi del II comma dell'art. 677 cod.civ. . Costui ne risponderà senza limitazioni, salvo, beninteso, l'effetto del beneficio di inventario.

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Note

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Azzariti, Le successioni e le donazioni. Libro II del Codice civile, Napoli, 1982, p.519; Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1964, p. 42; Pugliatti, Dell'istituzione di erede e dei legati, in Comm.cod. civ., a cura di D'Amelio-Finzi, Firenze, 1941, p. 561.
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Caramazza, Delle successioni testamentarie (Artt.587-712), Comm. teorico-pratico al cod. civ., diretto da De Martino, 1982, p. 437. Sarebbe comunque necessario, onde pervenire a questa drastica conclusione, che il valore di quanto legato fosse assolutamente consumato.
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Bibliografia

  • AZZARITI, Le successioni e le donazioni: Libro II del Codice Civile, Padova, 1982
  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, Novara-Roma, Comm. teor.-prat. cod.civ. dir. De Martino, 1982
  • GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1964
  • PUGLIATTI, Dell'istituzione di erede e dei legati, Firenze, Comm.cod.civ. a cura di D'Amelio-Finzi, 1941

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