Codice Civile art. 664


ADEMPIMENTO DEL LEGATO DI GENERE

1. Nel legato di cosa determinata soltanto nel genere, la scelta, quando dal testatore non è affidata al legatario o a un terzo, spetta all' onerato. Questi è obbligato a dar cose di qualità non inferiore alla media; ma se nel patrimonio ereditario vi è una sola delle cose appartenenti al genere indicato, l' onerato non ha facoltà né può essere obbligato a prestarne un' altra, salvo espressa disposizione contraria del testatore.
2. Se la scelta è lasciata dal testatore al legatario o a un terzo, questi devono scegliere una cosa di media qualità; ma se cose del genere indicato si trovano nell' eredità, il legatario può scegliere la migliore.
3. Se il terzo non può o non vuole fare la scelta, questa è fatta a norma del terzo comma dell' articolo 631.

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