Adempimento del legato: servitù, oneri, rendite gravanti il fondo legato



L'art.668 cod.civ. disciplina il caso in cui la cosa oggetto della disposizione a titolo particolare mortis causa risulti essere gravata da una servitù, da un canone o da un altro onere inerente al fondo ovvero da una rendita fondiaria. Il relativo peso è sopportato dal legatario.

Secondo un'opinione verrebbe in considerazione un'ipotesi di accollo ex lege nota1, sia pure avente carattere meramente interno. Ciò significa che il creditore conserva sempre la possibilità di agire nei confronti dell'erede (da considerarsi a tutti gli effetti responsabile per le passività ereditarie). Costui ben potrà, tuttavia, proprio in riferimento alla norma in considerazione, rivalersi nei confronti del legatario. Non si dimentichi infatti che quest'ultimo riceve la cosa legata nello stato in cui si trova al momento della morte del disponente (I comma art. 667 cod.civ.).

Fa seguito il II comma dell'art. 668 cod.civ. stabilendo che, se la cosa legata è vincolata per una rendita semplice, un censo o altro debito dell'eredità, o anche di un terzo, l'erede è tenuto al pagamento delle annualità o degli interessi e della somma principale, secondo la natura del debito, qualora il testatore non abbia diversamente disposto. Il disposto è conforme al principio in base al quale, salvo un differente intento del testatore, dei debiti ereditari risponde l'erede nota2.

Così brevemente descritta la portata precettiva dei due commi di cui si compone l'articolo in esame, è possibile osservare come mentre il primo sancisca la responsabilità del legatario sulla scorta del vincolo reale che rende il debito inscindibilmente connesso con l'oggetto del legato, il secondo vede, al contrario, in difetto di un siffatto vincolo, ripristinata la regola generale in tema di obbligazioni ereditarie. Se dunque il legame tra la passività ereditaria e la cosa legata non è specialmente forte, di esso risponde l'erede e il legatario consegue la cosa libera dal relativo peso. E' stato così deciso che il credito del professionista per prestazione d'opera riguardante la cosa legata non risulta essere inerente alla res legata potendo essere imposto al legatario soltanto per il tramite di un istituzione modale (Cass. Civ. Sez. II, 6674/81 ).

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Note

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Rescigno, Studi sull'accollo, Milano, 1958, p. 262.
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La disposizione non risulta estensibile ai legatari che siano ulteriormente onerati: cfr. Masi, Dei legati, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1979, p.237. In senso contrario si veda Pugliatti, Dei legati, in Comm.cod.civ., diretto da D'Amelio-Finzi, Firenze, 1941, p.567.
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Bibliografia

  • MASI, Dei legati, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1979
  • PUGLIATTI, Dei legati, Firenze, Comm.cod.civ.dir.da D'Amelio-Finzi, 1941
  • RESCIGNO, Studi sull'accollo, Milano, 1958

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