Obbligazioni alternative



Nell'ipotesi in cui nel rapporto obbligatorio viene dedotta una pluralità di prestazioni in via alternativa l'una rispetto all'altra, l'oggetto del rapporto può definirsi complesso e non compiutamente determinato , benchè lo siano le singole prestazioni nota1.

La pluralità delle prestazioni tra loro alternative configura, con tutta evidenza, un'ipotesi diversa rispetto al caso in cui tutte le prestazioni indistintamente sono imposte al debitore (obbligazioni cumulative ) nota2. In tale situazione infatti l'obbligazione è fin dall'origine determinata e non è destinata a diventare semplice: il debitore si libera solo con l'esecuzione di tutte le prestazioni.

Quale esempio di obbligazione alternativa si pensi al caso di Tizio, il quale si obbliga nei confronti di Sempronio a fornire una certa quantità di materia prima (con il quale Sempronio avvierà una produzione di stampi) entro il 10 giugno ovvero, in alternativa, un determinato numero di stampi metallici entro il 30 giugno.

La prestazione di Tizio può consistere (alternativamente, non cumulativamente) tanto nella fornitura del materiale quanto degli stampi.

Questo è lo schema delle obbligazioni alternative, previste dal codice civile agli artt. 1285 , 1286 , 1287 , 1288 , 1289 , 1290 e 1291 cod. civ., caratterizzate dall'avere due o più (art. 1291 cod. civ. ) oggetti dedotti alternativamente, in modo tale che il debitore possa adempiere ponendo in essere una sola prestazione, cioè prestando l'una o l'altra.

E' esclusa la possibilità di adempiere con parte di una prestazione e parte dell'altra (art. 1285 cod. civ. ). Nell'esempio riferito Tizio non potrebbe consegnare a Sempronio parte della materia prima ed alcuni tra gli stampi ordinati.

E' palese che uno dei nodi più rilevanti della figura in esame consiste nel verificare a quale soggetto spetti la facoltà di scelta nota3. A questo proposito l'art. 1286 cod. civ. prescrive che la scelta spetta al debitore, se non è stata attribuita al creditore o ad un terzo. La regola base è dunque costituita dall'attribuzione della relativa facoltà al debitore, il quale ne farà esercizio in funzione della fase esecutiva.

La scelta può avvenire mediante dichiarazione, caso in cui deve essere portata a conoscenza del creditore affinché diventi irrevocabile (Cass. Civ. Sez. II, 2616/88 ). Essa può altresì perfezionarsi mediante comportamento concludente del debitore, vale a dire per il tramite dell'esecuzione di una delle prestazioni, producendo contestualmente la liberazione del debitore.

Soltanto in forza di una esplicita pattuizione la facoltà di scelta può essere rimessa al creditore o ad uno o più terzi (art. 1286 cod. civ. ). In ogni caso, una volta esercitata la scelta, essa diviene irrevocabi­le. L'ultimo comma dell'art. 1286 cod. civ. prevede che, se la scelta deve essere fatta da più persone nota4, il giudice può fissare loro un termine. Se la scelta non è fatta nel termine stabilito, essa è fatta dal giudice.

L'art. 1287 cod. civ. disciplina la decadenza dalla facoltà di scelta. Essa deve essere esercitata entro il termine stabilito a pena di decadenza o a pena del passaggio della facoltà medesima all'altra parte oppure al giudice nei casi in cui la scelta è rimessa a più persone o a terzi (artt. 1287 e 1286 , III comma, cod. civ.).

Ai sensi dell'art. 1287 cod. civ. quando il debitore, titolare della facoltà di scelta, in quanto condannato alternativamente a due prestazioni, non ne esegue alcuna nel termine assegnatogli dal giudice, la scelta spetta al creditore. Inversamente, qualora la facoltà di scelta spetta al creditore e questi non l'esercita nel termine stabilito o in quello fissatogli dal debitore, la scelta passa a quest'ultimo (al debitore) nota5. Se infine la scelta è rimessa a un terzo e questi non la fa nel termine assegnatogli, essa è fatta dal giudice.

L'obbligazione alternativa diventa semplice sia con l'esercizio della facoltà di scelta nota6, sia nell'ipotesi di intervenuta impossibilità di una delle prestazioni per causa non imputabile ad alcuna delle parti nota7.

Tale semplificazione del rapporto viene sovente definita "concentrazione" (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 7015/87 ) dell'obbligazione sulla prestazione che non è stata estromessa in esito all'esercizio della facoltà di scelta o che è rimasta in vita nota8. In entrambi i casi riferiti più sopra il debitore deve eseguire la prestazione rimasta unica ed il creditore non la può rifiutare.

In seguito alla concentrazione il rapporto è regolato come una comune obbligazione avente ad oggetto un'unica prestazione nota9. Il debitore si libera eseguendo la prestazione residuale, purché l'adempimento sia alla medesima integralmente riferito e non si tratti della somma delle parti delle prestazione alternative (art. 1285 cod. civ. ).

Note

nota1

La struttura dell'obbligazione alternativa non è pacifica. Secondo una tesi verrebbero in considerazione più rapporti obbligatori. La legge parla tuttavia testualmente di un'unica obbligazione laddove, all'art. 1285 cod. civ. fa menzione di "due prestazioni dedotte in obbligazione". Due o più possono essere le prestazioni, ferma restando l'unicità del rapporto obbligatorio (Scuto, Teoria generale delle obbligazioni, Napoli, 1953; Di Majo-Inzitari, Obbligazioni alternative, in Enc. dir., vol. XXIX, 1979, p. 214; Smiroldo, Obbligazione alternativa e facoltativa, in N.sso Dig.it., vol. XI, 1965, p. 220). Ciò è confermato anche dal fatto che è sufficiente l'esecuzione di una delle prestazioni dedotte in via alternativa per dar luogo all'adempimento (Rubino, Obbligazioni alternative. Obbligazioni in solido. Obbligazioni divisibili e indivisibili, in Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1968, p. 7). Si è fatto altresì ricorso alla figura dell'obbligazione condizionale (Falzea, La condizione e gli elementi dell'atto giuridico, Milano, 1941, p. 229; Smiroldo, op. cit., p. 629: tale aggettivazione si riferirebbe alla situazione di incertezza (e di correlativa pendenza) che caratterizza il tempo che precede la concentrazione ed ancor prima la scelta di quale delle prestazioni vada eseguita. E' stato agevole replicare che la condizione si riferisce all'atto negoziale e non all'obbligazione che ne scaturisce (Rubino, op. cit ., p.10). L'incertezza propria della condizione ha a che fare con l'efficacia o meno del vincolo mentre nell'obbligazione alternativa questa efficacia non è in discussione. Svolte queste premesse appare preferibile fare riferimento al prevalente parere secondo il quale l'obbligazione alternativa configura un'unica obbligazione il cui contenuto è soltanto in parte determinato (così la dottrina nettamente prevalente: Di Majo-Inzitari, op. cit., p. 213; Mazzoni, Le obbligazioni alternative, in Tratt. dir. priv. dir. da Rescigno, vol. IX, Torino, 1999, p. 721; Bianca, Diritto civile, vol. IV, Milano, 1998, p. 127. La prestazione é determinabile nell'ambito delle (due o più) prestazioni indicate nel contratto o nella norma giuridica che ne costituisce la fonte. Il concetto di determinabilità ha indotto parte della dottrina ad accostare la fattispecie in esame alle obbligazioni generiche (Barassi, La teoria generale delle obbligazioni. La struttura, Milano, 1946, p. 205; Allara, Delle obbligazioni. Lezioni raccolte da Deiana, Torino, 1939, p. 540). Tuttavia più recentemente è stato evidenziato che genere e alternatività presentano punti di contatto, dando luogo tuttavia ad effetti giuridici distinti. In questo senso l'obbligazione generica richiede un'attività di mera esecuzione, mentre quella alternativa richiede la scelta della prestazione, ovvero un ulteriore momento di determinazione (Di Majo-Inzitari, op. cit., p. 212; Bianca, op. cit., p. 128; Grosso, Note in tema di obbligazione generica, in Riv. dir. civ., 1956, p. 605).
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nota2

Gli elementi caratterizzanti le obbligazioni alternative sono rappresentati dalla pluralità dell'oggetto e dalla contemporanea unitarietà dell'adempimento: il debitore è tenuto ad eseguire esclusivamente la prestazione che verrà scelta, a differenza di quanto si può dire per le obbligazioni cumulative, caratterizzate dall'obbligo di esecuzione di tutte le prestazioni previste. In questo senso si veda Bianca, op. cit., p. 125 e Rubino, op. cit., p. 7) nonchè Breccia, Le obbligazioni, Milano, 1998, p. 215. (Cass. Civ. Sez. I, 3534/77 ). Contra Falzea, op. cit., p. 22; Smiroldo, op. cit., p. 624.
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nota3

Parte della dottrina attribuisce natura negoziale all'atto di scelta, in quanto con esso si permetterebbe al soggetto debitore o creditore di escludere dal contenuto dell'obbligazione una o più prestazioni dovute e quindi di definire la propria posizione debitoria o creditoria (Bianca, cit., p. 135). I sostenitori della tesi opposta, invece, ritengono che l'atto di scelta si limita a determinare un elemento di fatto, senza con questo modificare l'ordine giuridico del rapporto preesistente (Rubino, cit. e Di Majo-Inzitari, op. cit., p. 212).
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nota4

Si ritiene che, nel caso di pluralità di titolari del diritto di scelta, la scelta medesima deve essere unica e decisa all'unanimità (Masi, Dei legati, in Comm. cod. civ. dir. da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1979, p. 123 e Rubino, op. cit., p. 7). Contra si veda Vascellari in Comm. breve al cod. civ., a cura di Cian-Trabucchi, Padova, 1994, p. 502 che propende invece per una scelta a maggioranza.
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nota5

La Relazione Ministeriale al cod. civ. n. 595 conferma l'intenzione legislativa di disciplinare in modo unitario entrambi i casi.
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nota6

Sulla qualificazione giuridica dell'atto di scelta è possibile inoltre delineare due tesi opposte. La prima considera l'atto di scelta un requisito di efficacia, in virtù del quale si produce l'effetto traslativo (così Gazzara, La vendita obbligatoria, Milano, 1957, p. 196). Secondo un'altra impostazione, invece, l'atto di scelta sarebbe valutato quale elemento di perfezionamento del contratto (Ferri, Della trascrizione immobiliare, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca (Artt. 2643-2696), Bologna-Roma, 1977, p. 66 e Coviello, Della trascrizione, vol. II, Napoli, 1924, p. 166).
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nota7

Contra, Cass. Civ. Sez. I, 588/50 e Cass. Civ. Sez. III, 1848/69 : non esiste alternativa nel caso in cui una delle due obbligazioni sia prevista come conseguenza dell'impossibilità di eseguire la prima.
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nota8

Parte della dottrina ritiene che la concentrazione possa aversi anche in seguito ad un fatto indipendente dall'esercizio del potere di scelta: l'evento futuro ed incerto tramuterebbe comunque l'obbligazione da alternativa a condizionale (Rubino, op. cit., p. 56).
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nota9

Una parte minoritaria della dottrina sostiene che fino al raggiungimento della concentrazione, ovvero finchè persiste l'alternativa, nessuna obbligazione è "dovuta" essendo tale solo quella che deve essere effettivamente eseguita (Rubino, op. cit. p. 18).
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Bibliografia

  • ALLARA, Delle obbligazioni. Lezioni raccolte da Deiana, Torino, 1939
  • BARASSI, La teoria generale delle obbligazioni, Milano, I, 1946
  • BRECCIA, Le obbligazioni, Milano, 1998
  • COVIELLO, Della trascrizione, Napoli, II, 1924
  • DI MAJO-INZITARI, Obbligazioni alternative, Enc.dir., XXIX, 1979
  • FALZEA, La condizione e gli elementi dell'atto giuridico, Milano, 1941
  • FERRI, ZANELLI, Della trascrizione (Artt.2643-2696), Bologna-Roma, Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, vol. XXXI, 1977
  • GAZZARA, La vendita obbligatoria, Milano, 1957
  • GROSSO, Note in tema di obbligazione generica, Riv.dir.civ., 1956
  • MASI, Dei legati, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1979
  • MAZZONI, Le obbligazioni alternative, Torino, Tratt.dir.priv.dir. da Rescigno, IX, 1999
  • RUBINO, Obbligazioni alternative, in solido, obbligazioni divisibili e indivisibili (Artt. 1285-1320), Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja Branca-, 1963
  • SCUTO, Teoria generale delle obbligazioni, Napoli, 1953
  • SMIROLDO, Obbligazione alternativa e facoltativa, N.sso Dig. it., XI, 1965
  • VASCELLARI, Padova, Cian Trabucchi Comm.breve cod.civ., 1994

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