Accessioni della cosa legata




A mente dell'art. 667 cod.civ. la cosa legata, con tutte le sue pertinenze, deve essere prestata al legatario nello stato in cui si trova al tempo della morte del testatore. La norma viene sostanzialmente a sancire l'indifferenza delle variazioni che abbiano ad intervenire sulla consistenza della res dal momento in cui il testamento è stato perfezionato a quello in cui il disponente viene meno. Non importa dunque se al bene sono state apportate notevoli migliorie (si pensi alla dotazione di una piscina e di cospicui abbellimenti recati ad un rustico di campagna che sia così diventato una confortevole dimora), nè, al contrario, se siano intervenuti peggioramenti (imputabili a cause naturali ovvero ad opera dell'uomo). In quest'ultimo caso tuttavia sarebbe ben possibile una valutazione della condotta del testatore che avesse a trasformare la cosa legata, attività cui seguirebbe l'effetto di revocare la disposizione a titolo particolare ex art.686 cod.civ..

Per quanto invece attiene alle variazioni che la res abbia a riportare dal momento dell'apertura della successione a quello in cui venga fatta consegna della cosa legata all'avente diritto è chiaro come valgano regole diverse. Pertanto se la cosa si è giovata di miglioramenti o di addizioni introdotte dall'onerato (o da un terzo) a costui spetterà il rimborso relativo. Al riguardo si può fare applicazione dei principi di cui all'art.1150 cod.civ., norma che (a propria volta rinviando all'art.936 cod.civ.) distingue tra possessore in buona ed in mala fede (nel nostro caso la distinzione avrebbe a che fare con la consapevolezza o meno del fatto che il bene fosse destinato al legatario).

Il II comma della norma in esame prevede che, se è stato legato un fondo, sono comprese nel legato anche le costruzioni fatte nel fondo stesso sia che esistessero già al tempo della confezione del testamento, sia che non esistessero. Ovviamente sono esclusi dal legato, come già sopra detto, gli incrementi che fossero intervenuti successivamente all'apertura della successione. In tale ultimo caso è comunque ben possibile, come già detto, che possa dirsi subentrata la radicale trasformazione della cosa legata ai sensi dell'art.686 cod.civ., la cui possibile applicazione viene espressamente fatta salva dalla norma qui in esame.

Infine l'ultimo comma dell'art.667 cod.civ. prescrive che, qualora il fondo legato sia stato accresciuto con acquisti cronologicamente successivi alla redazione del testamento, questi sono dovuti al legatario, "purché siano contigui al fondo e costituiscano con esso un'unità economica". L'interpretazione della volontà del testatore viene a fondarsi sul dato economico-funzionale. Così la disposizione concepita al tempo in cui il fondo aveva la consistenza di un modesto appezzamento di terreno sul quale insisteva un piccolo fabbricato rurale adibito a stalla può ben essere efficace quand'anche nel tempo la proprietà fosse stata arrotondata con acquisti susseguenti per effetto dei quali il compendio fosse giunto ad assumere le dimensioni di un'azienda agricola.

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