Casi di impossibilità sopravvenuta nelle obbligazioni alternative



Nell'eventualità in cui una delle prestazioni dedotta nell'ambito di un'obbligazione alternativa divenga impossibilenota1 per colpa del debitore o del creditore occorre distinguere vari casi, la cui disciplina analitica, tuttavia non esaustiva di tutte le possibili ipotesi nota2 , si ritrae dal modo di disporre degli artt. 1289 , 1290 cod.civ.:

  1. Se la scelta era rimessa al debitore e l'impossibilità è a lui imputabile, il debitore è tenuto ad eseguire l'altra prestazione (art. 1289 , I comma, cod.civ.). In tale caso il creditore non potrà fare opposizione, così come d'altronde non avrebbe potuto opporsi all'esito dell'esercizio della facoltà del debitore di scegliere discrezionalmente tra le due prestazioninota3 .
  2. Se la scelta è rimessa al debitore e l'impossibilità è imputabile al creditore, la legge consente ancora al debitore di scegliere la prestazione che non è più possibile. Il debitore può così considerarsi liberato dall'obbligazione. Egli può anche optare per la prestazione rimasta possibile e pretendere dal creditore il risarcimento del danno per quella resa impossibile nota4 (I comma art. 1289 cod.civ.) (Cass. Civ. Sez. II, 2616/88 ).
  3. Se la scelta è rimessa al creditore e l'impossibilità è imputabile al debitore , al creditore è consentito domandare il risarcimento del danno, ovvero pretendere l'esecuzione dell'altra prestazione (art. 1289 , II comma, cod.civ.). In particolare, se il creditore sceglie la prestazione divenuta impossibile per causa imputabile al debitore, l'obbligazione avente per oggetto tale prestazione deve essere considerata semplice. In relazione all'impossibilità della stessa deve ritenersi responsabile il debitore in base alla regola generale di cui all'art. 1218 cod.civ.. Se invece il creditore sceglie la prestazione ancora possibile, al debitore non è imputabile alcuna responsabilità in ordine alla prestazione ormai estromessa dal rapporto obbligatorio.
  4. Se la scelta è rimessa al creditore e l'impossibilità è imputabile al creditore, quest'ultimo può decidere di liberare il debitore scegliendo la prestazione da lui resa impossibile. Il creditore può anche pretendere l'esecuzione dell'altra prestazione, che il debitore è pur sempre tenuto ad eseguire, tuttavia avendo il diritto di pretendere il risarcimento del danno subìto a causa del comportamento colposo del creditore che ha reso impossibile l'altra prestazione nota5 .
  5. Qualora tutte le prestazioni dedotte in obbligazione risultino impossibili per causa non imputabile ad alcuna delle parti nota6 , si applica la regola generale disciplinata dall'art. 1256 cod.civ..
  6. Se infine l'impossibilità di una prestazione è imputabile al debitore e l'altra è impossibile per causa non imputabile , occorre distinguere il caso in cui la scelta spetti al debitore da quello in cui spetti al creditore. Nel primo caso il debitore deve pagare l'equivalente della prestazione che si è resa impossibile per ultima (art. 1290 cod.civ.): ciò perché anche nel caso in cui la colpa del debitore renda impossibile la prima prestazione e non l'ultima, il legislatore ravvisa nella precedente condotta del debitore che ha reso impraticabile l'esecuzione di una delle prestazioni il presupposto della totale inattuazione del rapporto derivante dall'impossibilità sopravvenuta anche dell'ulteriore prestazione.

Nel secondo caso, in cui cioè la scelta spetti al creditore, costui può domandare l'equivalente dell'una e dell'altra prestazione (art. 1290 cod.civ.) nota7.

Note

nota1

V'è chi ritiene che l'impossibilità originaria di una delle prestazioni configuri un'ipotesi di falsa alternativa (così Rubino, Obbligazioni alternative, in Comm. cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1968, p. 135 e Bianca, Diritto civile, Vol. IV, Milano, 1998,135). In tale caso infatti l'obbligazione nasce semplice (Grosso, Note in tema di obbligazione generica, in Riv.dir.civ., 1956, p. 607 e Panuccio, Obbligazioni generiche e scelta del creditore, Milano, 1972, p.35).
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nota2

La tutela del creditore è ritenuta comunque debole, in quanto egli potrebbe trovarsi costretto a ricevere, nel caso di impossibilità sopravvenuta di una delle prestazioni, una prestazione che al momento della sua esecuzione non possieede più la stessa importanza che aveva quando è stata dedotta nell'obbligazione (Smiroldo, Obbligazione alternativa e facoltativa, in N.sso Dig. it., vol. XI, Torino, 1965. p. 623 e Di Majo-Inzitari, Obbligazioni alternative, in Enc.dir., vol. XXIX, Milano, 1979, p. 221).
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nota3

A differenza di quanto avviene nell'ipotesi di impossibilità fortuita, il creditore può legittimamente rifiutare l'adempimento parziale (Rubino, cit., p. 404).
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nota4

La disciplina legislativa trova fondamento nella tutela del diritto di scelta (Rubino, cit., p.107).
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nota5

Nel caso in cui la scelta spetti ad un terzo, parte della dottrina ritiene che, se l'alternativa persiste tra prestazione ancora possibile e risarcimento del danno, costui mantenga la propria funzione di valutazione degli interessi delle parti (Allara, Le nozioni fondamentali del diritto civile, Torino, 1958, p. 529 e Rubino, cit., p. 115).
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nota6

Qualora tutte le prestazioni siano originariamente impossibili il negozio è nullo e l'obbligazione non viene ad esistenza (Vecchi, in Comm.cod.civ. dir. da Cendon, vol. IV, Torino, 1997, p. 367).
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nota7

Nel caso di impossibilità temporanea che non abbia comunque inciso sui rispettivi interessi delle parti, si applica la disciplina generale dell'impossibilità temporanea (Perlingieri, Modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento, in Comm.cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, libro IV: Obbligazioni (artt. 1230-1259) Bologna-Roma, 1975, p.512 e ss.).
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Bibliografia

  • GROSSO, Note in tema di obbligazione generica, Riv.dir.civ., 1956
  • PANUCCIO, Obbligazioni generiche e scelta del creditore, Milano, 1972
  • RUBINO, Obbligazioni alternative, in solido, obbligazioni divisibili e indivisibili (Artt. 1285-1320), Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja Branca-, 1963
  • SMIROLDO, Obbligazione alternativa e facoltativa, N.sso Dig. it., XI, 1965


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