L'atto di opposizione alla donazione



Il IV comma dell'art. 563 cod. civ., siccome novellato dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80 ed ulteriormente modificato dalla l. 28 dicembre 2005 n.263, prevede che il coniuge o i parenti in linea retta del donante possano, entro venti anni dalla trascrizione della donazione (vale a dire entro il termine di cui al I comma della stessa norma nonchè di quello, di eguale durata, di cui I comma dell'art. 561 cod. civ. ), notificare e trascrivere un atto stragiudiziale di opposizione. Il compimento di tale atto ha l'effetto di determinare la sospensione dei menzionati termini ventennali. La norma fa altresì salvo il disposto di cui al n. 8 dell'art. 2652 cod. civ..

L’atto di opposizione alla liberalità donativa di cui all’art. 563 cod.civ. introduce un concetto assolutamente nuovo nel nostro ordinamento. Per il tramite di esso il coniuge o il parente in linea retta del donante (nella sua presumibile qualità di futuro legittimario) manifesta la propria contrarietà a subire la preclusione all’azione recuperatoria nei confronti dei terzi in esito al decorso di un ventennio a far tempo dalla donazione nonché ad eventualmente subire il pregiudizio insito nel venir meno oltre il ventennio (dal compimento dell'atto di liberalità) degli effetti di una formalità pregiudizievole insistente sul bene donato ed oggetto della futura ed eventuale azione di riduzione.
Giova immediatamente fornire un elemento che costituisce un’indispensabile premessa rispetto a qualsiasi tentativo di inquadramento del nuovo istituto.
L’opposizione, come tale, infatti presuppone che si dia conto della fondamentale novità della novella. La stessa ha introdotto la limitazione cronologica rispetto alla possibilità di proporre azione di riduzione, o meglio di quella specifica azione di riduzione che consiste nell’azione recuperatoria contro i terzi. La restituzione dei beni ai terzi può infatti essere domandata, premessa l’escussione del donatario, soltanto entro 20 anni a far tempo dal perfezionamento della liberalità donativa.

La modificazione normativa parrebbe dunque avere introdotto un termine prescrizionale di anni venti relativamente all’azione recuperatoria contro i terzi di cui all’art. 563 cod.civ.. Detto termine prescrizionale può per l’appunto essere sospeso in relazione al compimento di un atto volontario, atto appellato come “opposizione”. Si tratta di una nuova tipologia di atto che sortisce un'efficacia del tutto peculiare, determinando, come detto, la sospensione di un intertempo la cui qualificazione, sotto il profilo degli istituti della prescrizione o della decadenza, è tutt'altro che agevole. Quale natura giuridica possiede detto "atto di opposizione"? Parrebbe a prima vista adeguato riferirne in chiave di atto negoziale. Chi manifesta l'intento di "opporsi" alla donazione in effetti altro non fa se non indicare la propria volontà in ordine a che non si producano determinate specifiche conseguenze che normativamente seguirebbero in esito al decorso del tempo (l'estinzione dell'azione recuperatoria contro i terzi, la purgazione da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli del bene oggetto di donazione). E' pur vero che, una volta che la fattispecie dell'atto di opposizione siasi perfezionata, è la legge a determinarne gli effetti, senza che vi sia spazio per la produzione di un'efficacia atipica.

Meritano di essere analizzate separatamente le caratteristiche dell'atto di opposizione, quali si rinvengono dalla lettura dell'art. 563 cod. civ. , tali la stragiudizialità, la personalità, la rinunziabilità. Gioverà anche analizzare da un lato il profilo soggettivo vincolato dei soggetti legittimati dalla legge a porre in essere l'atto, dall'altro i profili formali che si sostanziano nella notificazione e nella trascrizione.

Prassi collegate

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