Codice Civile art. 2652
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DOMANDE RIGUARDANTI ATTI SOGGETTI A TRASCRIZIONE. EFFETTI DELLE RELATIVE TRASCRIZIONI RISPETTO AI TERZI 1. Si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell' articolo 2643, le domande giudiziali indicate dai numeri seguenti, agli effetti per ciascuna di esse previsti: 1) le domande di risoluzione dei contratti e quelle indicate dal secondo comma dell' articolo 648 e dall' ultimo comma dell' articolo 793, le domande di rescissione, le domande di revocazione delle donazioni, nonché quelle indicate dall' articolo 524. Le sentenze che accolgono tali domande non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda; 2) le domande dirette a ottenere l' esecuzione in forma specifica dell' obbligo a contrarre. La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda; 3) le domande dirette ad ottenere l' accertamento giudiziale della sottoscrizione di scritture private in cui si contiene un atto soggetto a trascrizione o a iscrizione. La trascrizione o l' iscrizione dell' atto contenuto nella scrittura produce effetto dalla data in cui è stata trascritta la domanda; 4) le domande dirette all' accertamento della simulazione di atti soggetti a trascrizione. La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda; 5) le domande di revoca degli atti soggetti a trascrizione, che siano stati compiuti in pregiudizio dei creditori. La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda; 6) le domande dirette a far dichiarare la nullità o a far pronunziare l' annullamento di atti soggetti a trascrizione e le domande dirette a impugnare la validità della trascrizione. Se la domanda è trascritta dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell' atto impugnato, la sentenza che l' accoglie non pregiudica i diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda. Se però la domanda è diretta a far pronunciare l' annullamento per una causa diversa dall' incapacità legale, la sentenza che l' accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, anche se questa è stata trascritta prima che siano decorsi cinque anni dalla data della trascrizione dell' atto impugnato, purché in questo caso i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso; 7) le domande con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte. Salvo quanto è disposto dal secondo e dal terzo comma dell' articolo 534, se la trascrizione della domanda è eseguita dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell' acquisto, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi di buona fede, che in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritti da chi appare erede o legatario; 8) le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie per lesioni di legittima. Se la trascrizione è eseguita dopo dieci anni dall' apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda; 9) le domande di revocazione e quelle di opposizione di terzo contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dai numeri 1, 2, 3 e 6 dell' articolo 395 del codice procedura civile e dal secondo comma dell' articolo 404 dello stesso codice. Se la domanda è trascritta dopo cinque anni dalla trascrizione della sentenza impugnata, la sentenza che l' accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda. 2. Alla domanda giudiziale è equiparato l' atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all' altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.
Documenti collegati Acquisti a non domino non fondati sul possesso: conflitti verticali Acquisto dal legatario apparente, acquisto a titolo gratuito dall'erede apparente Acquisto dall'erede apparente Acquisto di un diritto dal simulato acquirente Annullabilità dipendente da incapacità legale e trascrizione Annullabilità forti e annullabilità deboli, retroattività obbligatoria e reale Azioni e diritti oggetto di decadenza Casi di divergenza tra volizione e dichiarazione Codice Civile Conseguenze della nullità tra le parti e per i terzi Contratto preliminare e trascrizione Dichiaratività della pronunzia di nullità Differenza tra apparenza in senso tecnico e fattispecie acquisitive a non domino Differenza tra incapacità legale e naturale Differenze tra nullità ed annullabilità, rescindibilità, risolubilità, revocabilità e riducibilità Effetti dell'annullamento del contratto relativamente ai terzi aventi causa da chi ha contrattato con l'incapace Effetti indiretti dell'atto nullo Efficacia della trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento, del sequestro Efficacia non retroattiva della pronuncia di rescissione Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito Evizione rivendicatoria, espropriativa, risolutiva Insanabilità della nullità La causa del negozio simulato La posizione giuridica del legatario L'atto di opposizione alla donazione L'erede apparente L'opponibilità Nullità Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici Nullità del contratto, trascrizione ed acquisto a non domino Nullità e inesistenza Provvedimenti giudiziali di assegnazione della casa familiare Requisiti della divisione contrattuale Retroattività dell'annullamento relativamente i terzi Revoca del provvedimento tutorio, acquisto del terzo di buona fede Termini di decadenza di cui all'art. 2652 cod.civ Trascrizione della domanda giudiziale di rescissione Trascrizione della domanda giudiziale di risoluzione Trascrizione della domanda giudiziale intesa a contestare il fondamento di un acquisto a causa di morte Trascrizione della domanda giudiziale intesa a far dichiarare la natura simulata dell'atto Trascrizione della domanda giudiziale intesa a far dichiarare la nullità dell'atto Trascrizione della domanda giudiziale intesa a far pronunziare l'annullamento