Opposizione alla donazione: natura giuridica dei termini di cui agli artt. 561 e 563 codice civile

Gli artt. 561 e 563 cod.civ. contengono un riferimento ad un arco cronologico ventennale. La prima norma sembrerebbe prevedere un termine prescrizionale di anni venti relativamente all’azione recuperatoria contro i terzi di cui all’art. 563 cod.civ.. Detto termine prescrizionale può per l’appunto essere sospeso in relazione al compimento di un atto volontario, atto appellato come “opposizione”.

Assai più difficile è la qualificazione giuridica dell’analogo termine ventennale di cui all’art. 561 cod.civ.. Nel tempo che precede lo spirare del medesimo infatti i pesi e le ipoteche inscritte sul bene donato vengono per così dire “purgati” in favore dell’eventuale legittimario vittorioso. Successivamente invece al decorso del ventennio (in difetto di opposizione) tali pesi ed ipoteche rimangono perfettamente efficaci ed opponibili al legittimario vittorioso. Arduo riferire per quest’ipotesi il termine di anni venti all’ambito dell’istituto della prescrizione ovvero a quello della decadenza. A meno di non voler riprendere il più generale diritto del legittimario ad entrare nella disponibilità del bene senza che lo stesso sia gravato da pesi e condizioni (art. 549 cod.civ.) e, conseguentemente, concludere che anche questo diritto del legittimario si prescrive nel termine di anni venti in assenza di opposizione.
La correttezza della costruzione è vincolata ad un nodo: come si fa a parlare di prescrizione per un diritto non ancora attuale, ma soltanto potenziale come quello del legittimario? Infatti i diritti in parola in tanto potranno dirsi esistenti, in quanto, defunto il donante, si palesi una situazione di lesione della quota di riserva. Ed allora è giocoforza riferire del modo in cui la novella abbia effettivamente dato vita ad una anticipazione del diritto: la facoltà di proporre opposizione, attuale anche prima della morte del disponente, è manifestazione di un’eccezionale anticipazione dei detti diritti di un soggetto (il legittimario) che in effetti non può ancora essere considerato tale (e che magari non lo sarà mai). E’ come dire che i due (sotto)diritti facenti capo al legittimario (rectius: presunto tale) consistenti nell’azione recuperatoria verso i terzi e nel recupero dei beni liberi da pesi e vincoli siano eccezionalmente “anticipati” allo scopo di assoggettarli a prescrizione estintiva qualificata da una straordinaria dinamica interruttiva (stravagante, in quanto cronologicamente variabile in dipendenza del tempo in cui avesse ad intervenire il relativo termine iniziale in dipendenza del momento in cui ciascuno dei potenziali legittimari decidesse di servirsene) per effetto dell’atto di opposizione. Un vero e proprio mostro giuridico dagli effetti dirompenti. Va rilevato, tra l'altro, come sia del tutto dubbio il dies a quo di decorrenza del termine in esame: se cioè esso decorra in ogni caso dalla trascrizione dell'atto di liberalità ovvero comunque, per gli atti posti in essere nel tempo antecedente alla novella, a far tempo dall'entrata in vigore della legge che ha istituito la dinamica in esame. Per la prima soluzione si è pronunziata la S.C. (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 4523/2022 che ha statuito come sia anche proponibile immediatamente l'azione di simulazione avverso all'atto dissimulante la liberalità). Come appare evidente si tratta di un ulteriore elemento di incertezza che non contribuisce a rendere perspicue le modalità di funzionamento dell'istituto.

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