Disciplina transitoria (opposizione alla donazione)


Con la legge 2 dicembre 2025 n. 182 è stata riformata la disciplina dell'azione recuperatoria nei confronti dei terzi, rendendo le regole in materia di azione di riduzione meno incisive sul regime di circolazione dei beni.
Non risulta, conseguentemente, più utile l'istituto dell'opposizione alla donazione che era stato introdotto nel 2005 come un primo tentativo di mitigare il rigore dei principi di cui agli artt. 561 e 563 cod.civ.. Non si può, tuttavia, dire che il faticoso apparato normativo introdotto nel 2005 e imperniato sull’opposizione alla donazione sia stato del tutto accantonato.

È vero che, una volta trascorsi sei mesi dall’entrata in vigore della novella, prevista per il 18 dicembre 2025, essa varrà a disciplinare anche le successioni a causa di morte la cui apertura sia precedente a tale data. Poiché, tuttavia, si tratta di un trattamento deteriore per il legittimario leso o pretermesso, è stato previsto che costui (o anche il legittimario soltanto potenziale), possa mantenere la possibilità di fruire della precedente normativa (II comma art. 44 legge 2 dicembre 2025 n.182).
Ciò alle seguenti condizioni, tra loro alternative:
1) sia stata già notificata e trascritta domanda giudiziale intesa a ridurre la donazione;
2) la detta domanda giudiziale sia notificata e trascritta entro sei mesi dal 18 dicembre 2025;
3) i legittimari potenziali abbiano a notificare e trascrivere un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione entro i sei mesi dal 18 dicembre 2025 nei confronti del donatario o dei suoi aventi causa.
In questo caso resteranno sospesi, a favore del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano presentato un atto stragiudiziale di opposizione, i termini di 10 anni dall’apertura della successione per la proposizione della domanda di riduzione e di 20 anni per l’esercizio dell’azione di recuperatoria contro gli aventi causa del donatario secondo il previgente disposto degli artt. 561 e dall’art. 563 cod.civ..

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