Il pregiudizio o eventus damni, l'atto di disposizione



Ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria (art. 2901 cod.civ. ) occorre un pregiudizio per il creditore (c.d. eventus damni ). Tale si palesa il pericolo che il patrimonio del debitore non sia capiente rispetto all'entità del credito, tenuto conto dell'esistenza di tutti gli ulteriori debiti e delle eventuali garanzie prestate nota1. Deve venir meno o essere vulnerata la garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 cod.civ. (Cass. Civ. Sez. II, 18291/2020; Cass. Civ. Sez. III, 5451/85 ). Ciò non può dirsi quando il creditore disponga di idonee garanzie reali o personali nota2. Non è sufficiente tuttavia la constatazione di una diminuzione della garanzia patrimoniale generica, occorrendo che si determini una situazione di incapienza ovvero che la stessa risulti essere aggravata in conseguenza dell'atto di disposizione (Cass. Civ. Sez. III, ord. 28423/2021).

Assai delicato è il sindacato relativo all'apprezzamento del requisito in discorso. Non basta a questo proposito l'eventualità semplicemente astratta dell'impossibilità di far fronte al debito. E' piuttosto necessaria una concreta ed attuale possibilità (in buona sostanza la probabilità) che il patrimonio del debitore sia insufficiente. In altri termini è possibile evocare la nozione di pericolo nota3. In ogni caso non occorre che abbia luogo una totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, essendo sufficiente che, in conseguenza dell'atto compiuto, sia resa più incerta o difficile la soddisfazione del credito (come capita quando i cespiti residuali rispetto all'atto di disposizione si palesino come di valore tale da mettere in pericolo il risultato utile per i creditori: Cass. Civ. Sez. VI-III, ord. 20340/2020). L'onere di dar conto dell'insussistenza di tale situazione incombe sul convenuto (Cass. Civ. Sez. III, 19963/05 ).

Il concetto di pregiudizio è strettamente avvinto con quello dell'attività dalla quale esso scaturisce (il c.d. atto di disposizione: Cass. Civ. Sez. III, 978/81). Si badi come il requisito in esame può dirsi sussistente quand'anche il bene sia oggetto di gravami (es.: precedenti ipoteche: cfr.Cass. Civ., Sez. III, 16793/2015; Cass. Civ., Sez. III, 7405/2017; Cass. Civ., Sez. III, 13172/2017). Ciò quand'anche il debito ipotecariamente garantito sia di importo tale, al momento dell'atto di disposizione, da assorbire l'intero valore del bene (cfr. Cass. Civ. Sez. III, ord. n. 5815/2023).

Vengono in considerazione a questo proposito gli atti che sono in grado di cagionare la riferita situazione. Anzitutto tali sono gli atti a titolo gratuito (come le donazioni sia dirette sia indirette: il pagamento di un debito altrui ovvero l'espromissione, la remissione di un debito, una vendita effettuata nummo uno, etc.). Non può essere assimilato a tali atti, potendo svolgere una funzione solutoria, il trasferimento di diritti reali immobiliari in occasione della separazione personale o del divorzio, ma in ogni caso suscettibile di essere assoggettato all'azione in parola (Cass. Civ. Sez. III, ord. n. 3190/2023).

L' eventus damni può altresì derivare anche dal compimento di atti a titolo oneroso. Si pensi alla vendita di un immobile in corrispettivo di un equo prezzo in denaro. Di per sè l'atto non depaupera il patrimonio del debitore: è chiaro tuttavia che un cespite immobiliare viene ad offrire al creditore garanzie di stabilità, mentre il denaro è agevolmente occultabile. Da questo punto di vista il pregiudizio consiste in una meno facile aggredibilità nota4. In giurisprudenza si fa riferimento generico alla maggiore difficoltà o all'incertezza dell'eventuale soddisfacimento coattivo (Cass. Civ. Sez. III, 8930/89; Cass. Civ. Sez. III, 402/84 ; Cass. Civ. Sez. III, 1700/82 ) nota5. Ciò anche se giova rilevare come la mera stipula di contratto preliminare, in quanto privo di effetti traslativi, è stato ritenuto ininfluente ai fini del requisito in esame (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 17067/2019).
La ratio è analoga nell'ipotesi di acquisto di beni consumabili ovvero rapidamente deteriorabili. In definitiva l' eventus damni è tale in relazione non soltanto a variazioni quantitative del patrimonio del debitore, bensì anche di variazioni qualitative (Cass. Civ. Sez. III, 4578/98). Anche il conferimento del bene in società, quand'anche unipersonale, proprio a causa della minor esitabilità della quota rispetto al bene conferito non sfugge a questa logica (Cass. Civ., Sez. VI-III, ord. n. 27290 del 16 settembre 2022). Non possono invece essere qualificati come atti di disposizione i c.d. atti endosocietari (quali i verbali assembleari modificativi dello statuto: cfr. Cass. Civ. Sez. III, sent. n. 6384/2023).

Il pagamento di un debito scaduto non è censurabile sotto il profilo del rimedio di cui all'art. 2901 cod.civ. (al contrario di quanto si può osservare nel diverso ambito della revocatoria fallimentare ex art. 67 l.f. ; cfr. tuttavia l'art. 68 l.f. per quanto attiene alla cambiale scaduta). La passività già gravava infatti il patrimonio del debitore: quest'ultimo ben può pagare i creditori volta per volta, quando si presentano.

Le cose dette non impediscono che l'estinzione del debito che segue alla datio in solutum nota6 possa essere revocata: è infatti possibile che la cosa data in pagamento abbia valore superiore rispetto al debito che viene estinto, ciò che lede i diritti degli altri creditori nota7. E' evidente come la revocatoria non sia esperibile se la dazione in pagamento sia stata effettuata da un terzo, soggetto diverso dal debitore (Cass. Civ. Sez. VI-III, ord. 14478/2021). E' stato negato che l'alienazione di beni dotali, determinata da necessità o utilità evidente, possa essere revocata, sulla scorta della speciale destinazione ai beni impressa dal vincolo dotale e del relativo controllo preventivo da parte dell'autorità giudiziaria (Cass. Civ. Sez. II, 8952/00).

L' eventus damni deve essere stimato nel momento in cui viene posto in essere l'atto di disposizione (cfr. Cass. Civ., Sez. VI-III, 8345/2018) e deve essere tale anche quando l'azione viene proposta nota8. Non si potrebbe, sulla base dell'incapienza manifestatasi successivamente, sottoporre a critica un atto che, al tempo in cui venne posto in essere, non si manifestava come pericoloso. Diversa soluzione è tuttavia prospettabile, come si dirà specificamente, in caso di collegamento negoziale funzionalmente preordinato allo svuotamento del patrimonio del debitore nota9.

Ci si può domandare come valutare gli atti di disposizione nell'eventualità in cui il debito faccia capo a più soggetti passivi uniti dal vincolo della solidarietà. Il creditore può esercitare l'azione revocatoria in relazione ad un atto di disposizione posto in essere da uno dei condebitori anche quando i patrimoni degli altri condebitori siano idonei ad assicurare il soddisfacimento del credito. Infatti il vincolo solidale è tale da consentire al creditore di domandare l'adempimento per intero anche ad uno soltanto dei condebitori (Cass. Civ. Sez.III, 2623/87 ) nota10. Quid juris in relazione all'atto di disposizione posto in essere da entrambe i coniugi in regime di comunione legale dei beni? E' stato deciso al riguardo che è sufficiente intraprendere l'azione nei confronti di uno solo di essi, non sussistendo litisconsorzio necessario (Cass. Civ. Sez. VI-III, 18707/2021).

Note

nota1

Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol. III, Milano, 1959, p.193.
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nota2

Cfr. Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.652; Nicolò, Azione surrogatoria e azione revocatoria, in Raccolta di scritti, I, Milano, 1980, p.896.
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nota3

Si vedano Bianca, Diritto civile, vol. V, Milano, 1994, p.439; Maffei Alberti, Il danno nella revocatoria, Padova, 1970, p.18.
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nota4

V. De Martini, Azione revocatoria (dir. priv.), in N.mo Dig. it., p.159; Galgano, Diritto civile e commerciale, vol. II, Padova, 1999, p.470.
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nota5

Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006, p.650.
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nota6

Messineo, op.cit., p.192.
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nota7

Analogamente si potrebbe dire per il caso della novazione oggettiva quando dovesse essere assunta un'obbligazione dal contenuto più oneroso per il debitore obbligato.
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nota8

Cfr. Maffei Alberti, op.cit., p.21.
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nota9

Opinione analoga viene espressa, tra gli altri, da Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1980, p.135.
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nota10

Così Bianca, op.cit., p.441; Messineo, op.cit., p.193.
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto civile, Milano, V, 1994
  • DE MARTINI, Azione revocatoria (dir.priv.), N.sso Dig.it., II, 1958
  • GALGANO, Diritto civile e commerciale, Padova, II, 1999
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • MAFFEI ALBERTI, Il danno della revocatoria, Padova, 1970
  • NICOLO', Azione surrogatoria e azione revocatoria, Milano, Raccolta di scritti, I, 1980

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