L'elemento soggettivo: consilium fraudis, scientia damni, partecipatio fraudis (azione revocatoria ordinaria)



Ai fini dell'accoglimento della domanda del creditore intesa ad ottenere l'inefficacia dell'atto di disposizione che arreca pregiudizio alla sicurezza del proprio diritto (art. 2901 cod.civ. ) non è sufficiente la considerazione dell'aspetto oggettivo (il c.d. eventus damni ). Occorre anche un elemento soggettivo da stimarsi sia in capo al debitore, sia relativamente al soggetto coinvolto nell'atto stesso (cfr. Cass. Civ. Sez. III, ord. 28423/2021). Questo elemento, con riferimento a quest'ultimo, varia in dipendenza dell'anteriorità ovvero della posteriorità dell'atto rispetto all'insorgenza del credito nota1.
Non sempre la valutazione di tale aspetto è perspicua (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 25857/2020 in relazione al credito per il contributo al mantenimento della prole).
Assumiamo in considerazione il caso più frequente, vale a dire quello che si riferisce alla negoziazione successiva all'esistenza del credito.
  1. Per quanto attiene al debitore viene in considerazione il c.d. consilium fraudis. Con tale espressione si intende alludere non già ad una specifica intenzione di nuocere alle ragioni creditorie, bensì una situazione di semplice conoscenza (ovvero addirittura di conoscibilità, secondo il parametro della media diligenza) del pregiudizio che l'atto è in grado di produrre alla garanzia del credito (Cass. Civ. Sez. II, 14274/99). Se l'atto è a titolo gratuito è sufficiente questo requisito (Cass. Civ. Sez. I, 4642/00 ), il cui accertamento in capo al debitore (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 23509/2015) conduce alla dichiarazione di inefficacia dell'atto. Infatti tra il terzo che riceve un vantaggio senza corrispettivo ed il creditore pregiudicato la legge non può non preferire quest'ultimo nota2. Cfr., per un'applicazione di tale principio in materia di costituzione di trust, Cass. Civ., Sez. III, 9320/2019 nonchè Tribunale di Bologna, 23 aprile 2015. Anzi, secondo una recente opinione sorta in giurisprudenza, quando l'atto fosse stato posto in essere immediatamente dopo l'emissione di una pronunzia che valesse a dichiarare l'esistenza del debito, addirittura si prescinderebbe dal dover dar conto di tale elemento, essendo sufficiente la prova dell'elemento oggettivo dell' eventus damni (Cass. Civ., Sez. II, 6486/11).
  2. Quando invece si tratta di un atto a titolo oneroso, sia il creditore, sia il terzo acquirente vogliono evitare un danno. Occorre pertanto, ai fini della proponibilità dell'azione, la c.d. scientia damni del terzo. E' necessario, in altri termini, che detto terzo sia, seppur genericamente, consapevole del pregiudizio che l'atto è in grado di produrre al creditore. Analogamente a quanto detto al punto a) che precede, alla conoscenza viene equiparata la semplice conoscibilità, intesa come agevole possibilità di rendersi conto del danno alle ragioni creditorie (Cass. Civ. Sez. III, 7452/00; Cass. Civ. Sez. III, 11763/06). A maggior ragione, anche nell'ipotesi in discorso, non occorre una specifica intenzione di danneggiare il creditore (animus nocendi ) nota3, tantomeno la cooperazione del terzo alla frode con proprio particolare profitto. E' sufficiente che il terzo che ha compiuto l'atto sia conscio che, in conseguenza di esso, vengono sottratte le garanzie spettanti ai creditori, sì da compromettere la realizzazione del credito. L'onere di provare la consapevolezza dell'altra parte della stipulazione oggetto della revoca, incombe su colui che agisce in revocatoria, il quale tuttavia potrà giovarsi anche di presunzioni semplici (Cass. Civ. Sez. III, 4077/96 ) nota4. Si pensi alla vendita contestuale di numerosi beni da parte del debitore (Cass. Civ. Sez. III, 6248/99; Cass. Civ. Sez. I, 6676/98) ovvero alla alienazione fatta da costui ad un parente prossimo, per di più convivente (Cass. Civ., Sez. III, 13447/13). Non sfugge al rimedio in parola il trasferimento operato in esito a separazione personale tra coniugi (Cass. Civ., Sez. VI-III, 2525/2018).
Neppure la rivendita del bene ad ulteriore acquirente da parte di colui che l'avesse acquistato dal debitore esclude la scientia fraudis, ogniqualvolta per le modalità con le quali gli atti di disposizione sono stati effettuati, tale consapevolezza emerga (come nell'ipotesi di vendita in blocco a familiari che poi abbiano a rivendere entro breve tempo, nel frattempo intervenendo la trascrizione della domanda giudiziale intesa ad ottenere la revoca: cfr. Cass. Civ., Sez. III, 18034/13. Si veda però in senso negativo per l'ipotesi di alienazione operata da un trust al quale il debitore aveva trasferito l'immobile successivamente venduto (Cass. Civ., Sez. I, 28427/2018).
La prova della scientia damni nel terzo potrebbe essere raggiunta anche in forza della considerazione del prezzo del bene, sperequato a danno del venditore rispetto ai valori di mercato (Cass. Civ. Sez. II, 1054/99 ). Ben potrebbero tuttavia le parti dell'atto fornire la prova di un prezzo diverso rispetto a quello palesato nell'atto di vendita, a ciò non ostando il modo di disporre degli artt. 2704 e 2729 cod.civ. (Cass. Civ. Sez. II, 14069/99). In tema di atti dispositivi posti in essere dal fidejussore, è stato deciso nel senso della sufficienza, ai fini dell'esperibilità della revocatoria, della sola esistenza del debito principale e non della sua esigibilità, situazione discendente anche dal semplice accreditamento del conto facente capo al debitore principale, a prescindere dal fatto che costui abbia operato prelevamenti (Cass. Civ., Sez.III, 7250/13). Va segnalata la peculiarità, quanto alla valutazione dell'elemento psicologico, dell'atto di conferimenti di beni in natura in una neocostutuenda società. Infatti questa non può dirsi ancora esistente come soggetto autonomo rispetto ai soci nella sua fase costitutiva, quando cioè viene posto in essere l'atto di disposizione. Ciò ha indotto la giurisprudenza a valutare l'elemento soggettivo in capo ai soci fondatori, quali eventuali compartecipi del consilium fraudis (Cass. Civ., Sez. I, 23891/13) nota5.
Giova rilevare come differente dalla scientia damni si atteggi, nella revocatoria fallimentare, la scientia decotionis, che ai sensi del II comma dell'art. 67 l. fall. deve sussistere in capo al terzo ai fini della revoca dell'atto dispositivo. Tale requisito si sostanzia nella conoscenza in capo al contraente della situazione di inettitudine del venditore a far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, vale a dire di un vero e proprio stato di insolvenza (Cass. Civ., Sez.I, 19019/2014). La valutazione di tali requisiti deve essere effettuata nel tempo del perfezionamento del contratto definitivo, quand'anche esso fosse stato preceduto da intese preliminari (Cass. Civ., Sez. I, 19020/2014).
Consideriamo infine l'atto di disposizione che precede l'assunzione del debito.
  1. L'art. 2901 cod.civ. richiede al n.1 che il debitore abbia dolosamente preordinato l'atto al fine di pregiudicare il soddisfacimento dei propri creditori. Quando l'atto sia stato effettuato a titolo gratuito è sufficiente questo requisito, essendo ininfluente la valutazione della situazione soggettiva dell'altro contraente;
  2. Nell'ipotesi di stipulazione di un atto a titolo oneroso occorre invece sindacare l'atteggiamento di colui che ha stipulato con il debitore. Il numero 2 dell'art. 2901 cod.civ. richiede a questo proposito la c.d. partecipatio fraudis del terzo: l'espressione compendia il modo di disporre della norma riferita, la quale fa testualmente menzione della partecipazione alla "dolosa preordinazione" nota5. Tale elemento soggettivo nel terzo può anche essere sindacato alla luce di presunzioni, le quali tuttavia devono possedere adeguata consistenza (Cass. Civ., Sez. III, 18315/2015).
La distinzione tra atto a titolo gratuito ed atto a titolo oneroso, che si palesa per lo più agevole, merita alcune precisazioni con riferimento alla costituzione di garanzie a tutela del credito. La relativa problematica è già stata oggetto di specifica considerazione.

Note

nota1

Comunemente si afferma che, se l'atto è a titolo gratuito, la legge preferisce al terzo acquirente che cerca di realizzare un vantaggio (qui certat de lucro captando) il creditore, il quale vuole piuttosto evitare un danno (qui certat de damno vitando). Così Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.501; Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.652.
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nota2

Di tanto in tanto singole decisioni fanno riferimento all' animus nocendi o all'assenza del medesimo in capo a colui che contrae con il debitore: Cass. Civ. Sez. III, 3541/97 .
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nota3

Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.650.
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nota4

Si vedano Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol. III, Milano, 1959, p.195; Bianca, Diritto civile, vol. V, Milano, 1994, p.448.
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nota5

Cfr. Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1980, p.134. Si badi bene al fatto che il tempo della valutazione di siffatti elementi (scienti damni e consilium fraudis) può non essere coevo (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 16287/2019).
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto civile, Milano, V, 1994
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006

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