Azione revocatoria ordinaria. Presupposti oggettivi ed oggettivi. (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 28423 del 15 ottobre 2021)

Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito. Nell'azione revocatoria ordinaria, il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore consiste nella insufficienza dei beni del debitore ad offrire la garanzia patrimoniale, essendo irrilevante una mera diminuzione di detta garanzia; è invece rilevante ogni aggravamento della già esistente insufficienza dei beni del debitore ad assicurare la garanzia patrimoniale.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia mette a fuoco gli elementi sia di carattere soggettivo, sia oggettivo a fondamento dell'azione revocatoria. Sotto il primo profilo occorre infatti sia consapevolezza in capo al debitore alienante (c.d. consilium fraudis, sia in capo al terzo acquirente (scientia damni), della diminuzione della garanzia generica patrimoniale del debitore in conseguenza dell'atto. Non è invece necessaria la c.d. partecipatio fraudis, cioè la collusione tra debitore e terzo (indispensabile quando l'atto di disposizione fosse antecedente al credito, essendo dolosamente preordinato a determinare una situazione di futura incapienza del patrimonio del debitore).
Sotto il profilo oggettivo, ad integrare l'eventus damni non è sufficiente la mera eventualità dell'impossibilità di far fronte al debito. E' piuttosto necessaria una concreta ed attuale possibilità (cioè la probabilità) che il patrimonio del debitore sia insufficiente. In altri termini è possibile evocare la nozione di pericolo.

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